Con la pedonalizzazione delle zone centrali senza adeguamento delle aree di sosta, infatti, non è raro vagare intorno casa alla ricerca di un posto dove sostare.
E non mancano gli automobilisti che, stanchi e desiderosi di rientrare nelle proprie abitazioni, lasciano il proprio mezzo in divieto di sosta, fiduciosi di farla franca sino all'indomani.
Ma questo atteggiamento, si sa, non è lecito. Né lo rende lecito il fatto che i posti assegnati ai residenti siano occupati.
A ricordarlo è la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 24353/2015, depositata il 30 novembre (qui sotto allegata), ha chiarito che i residenti che hanno permesso di transito e di sosta nelle zone a traffico limitato non possono ottenere dal Comune il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle multe ricevute per aver parcheggiato in divieto di sosta dopo aver trovato occupati i posti loro assegnati.
Nel caso di specie, i ricorrenti asserivano che l'amministrazione comunale non si sarebbe attivata per garantire in maniera adeguata il loro diritto di parcheggiare e circolare in una determinata zona con circolazione limitata.
La Cassazione, però, non ci sta e ricorda che il riconoscimento ai privati di un interesse legittimo, come quello di transitare o parcheggiare nelle zone a traffico limitato, non giustifica di certo delle violazioni alle regole normali di circolazione né legittima i residenti ad agire indiscriminatamente. Ciò neanche nel caso in cui non sia concretamente possibile l'esercizio della prerogativa di cui essi sono titolari.
Insomma: anche se gli stalli destinati al parcheggio in aree riservate sono occupati, i privati rimasti insoddisfatti nelle loro aspettative legittime non hanno comunque il diritto di parcheggiare in divieto di sosta o di fermata.
Corte di cassazione testo sentenza numero 24353/2015