di Marina Crisafi - L'ex moglie, affidataria dei figli, continua a vivere nella casa prestata dalle sorelle del marito quale abitazione coniugale, anche se lui ha acconsentito al rilascio. Il consenso alla restituzione infatti, in fase di separazione, non fa venire meno il contratto di comodato stipulato senza un termine preciso.
Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 24618/2015, depositata ieri (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di una donna che chiedeva di poter restare insieme alle figlie nella casa avuta in prestito dalle cognate.
Nonostante il parere favorevole al rilascio espresso dall'ex marito in una lettera durante la separazione giudiziale, per gli Ermellini ha torto il giudice di merito a ritenere risolto il contratto di comodato (originariamente stipulato dai genitori del marito) per mutuo consenso, ritenendo sufficiente la volontà espressa dal fratello delle proprietarie, senza considerare la situazione di separazione e il vincolo di destinazione dell'immobile.
"Ove il comodato
di un immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, già formato o in via di formazione - hanno affermato infatti dal Palazzaccio - si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare". In tal caso, infatti, ha proseguito la Corte, per effetto della concorde volontà delle parti, "si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso - cui la cosa deve essere destinata - il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante".Per cui, ha deciso la terza sezione civile, la donna continuerà a vivere nell'appartamento con i figli e le cognate potranno dire addio alla restituzione.
Cassazione, sentenza n. 24618/2015