L'allegazione della conformità a norma di attrezzature e strutture sanitarie non scagiona l'ente ospedaliero peri danni anche irreversibili cagionati alla salute

Dott. Antonino Miceli - La Corte Suprema di Cassazione Civile, sezione terza, con la sentenza n. 21090 del 19/10/2015 (qui sotto allegata) ha rigettato il ricorso proposto dall'ASP di Messina, avverso la sentenza d'appello che la condannava al risarcimento del danno per la morte di un paziente nei locali del Pronto Soccorso di un ospedale.

Per il Palazzaccio, stanti i motivi di ricorso presentati, per quanto le attrezzature del nosocomio sono conformi alle normative nazionali e regionali in vigore, l'ente ospedaliero è indefettibilmente onerato di tutelare e garantire la salute del paziente per l'impegno che assume con il contratto di spedalità.

Infatti, nel caso de quo, gli esami del sangue fatti in ritardo e la manipolazione d'urgenza di parti vitali dell'organismo del paziente commesse dal personale sanitario e parasanitario al momento del ricovero nel Pronto Soccorso fanno si che l'ente sia responsabile della morte del paziente dovuta a tali ritardi e complicanze.

Per questo, solo il giudice di merito, per suo dovere istituzionale, può delibare, nel rispetto del libero convincimento, in concreto tutti gli elementi probatori forniti dalle parti, poiché alla Corte Suprema non spetta un "apprezzamento dei fatti e delle prove in modo difforme da quanto preteso dalla parte". (Cass. N. 6288 del 18/03/2011, Cass. N. 27197 del 16/12/2011, Cass. N. 7394 del 26/03/2010).

Inoltre, l'onere della prova, poiché la responsabilità da contratto di spedalità è di fonte contrattuale, incombe al danneggiante, il quale deve dimostrare in toto non solo che non c'è inadempimento ma anche che qualora vi è inesatto adempimento non è così grave da cagionare il danno (rectius la morte del paziente).

Le condizioni cliniche del paziente, seppur precarie fin dall'inizio del ricovero, per i giudici non scagionano l'ente "atteso il non breve lasso di tempo intercorso tra l'arrivo al nosocomio e il decesso e viste le specifiche negligenze comportamentali verificatesi durante quell'intervallo".

L'Asp ricorrente, in un ottica di giudizio prognostico avrebbe dovuto, nel merito, effettuare ulteriori e diverse indagini sanitarie o fornendo mezzi di prova tali da far addivenire alla conclusione per cui la morte del paziente era hic et nunc un fatto inevitabile. L'inevitabilità è data perché la morte sarebbe sopraggiunta anche in presenza di numerose ore di attesa del paziente al Pronto Soccorso.

Per i motivi esposti, la Corte rigetta il ricorso dell'ASP di Messina e condanna alla rifusione delle spese legali e processuali sostenute da controparte pari a 10.200 euro, oltre 200 euro di esborsi e spese generali.


Dott. Antonino Miceli - laureato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore-praticante abilitato tel. 348-7030304.

Sentenza Cass.n. 21090 del 19 Ottobre 2015
Antonino MiceliAntonino Miceli - articoli
E-mail: dottorantoninomiceli@tiscali.it
Si laurea a 24 anni in giurisprudenza all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. Consegue, nel 2014, il master di secondo livello in professioni legali.
Dal 2015 и altresм agente assicurativo e collabora in un prestigioso studio legale a Trapani

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