di Lucia Izzo - Nella liquidazione dei danni da incidente stradale il giudice può assumere alla base della propria decisione la perizia di parte (nella specie dell'assicurazione) piuttosto che la CTU, ma in tal caso è tenuto a motivare adeguatamente sul punto altrimenti il suo operato potrà incorrere in una censura in sede di legittimità.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 24630/2015 (qui sotto allegata) accogliendo uno dei motivi di ricorso proposti da due donne teso alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcimento danni dalle stesse subito a seguito di un incidente stradale.
Le ricorrenti denunciano che la Corte d'Appello, in riduzione della somma originariamente riconosciuta alle stesse, ha "acriticamente" assunto a base della propria decisione, una perizia svolta dal consulente tecnico della convenuta assicurazione, non motivando la preferenza rispetto alle diverse valutazioni del CTU.
Concordano gli Ermellini circa il sussistente potere discrezionale del giudice di merito nel disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza dover disporre altra perizia, ma precisano che è necessario che detta decisione risulti "sufficientemente motivata" altrimenti potrà essere censurata in sede di legittimità.
Nel caso di specie, il Tribunale in sede d'appello ha ritenuto che il particolareggiato prospetto redatto dal CTP fosse più aderente agli effettivi valori di mercato correnti all'epoca del sinistro, tenuto conto del modello e del valore del veicolo.
Tuttavia, la relativa motivazione, limitandosi a dichiarare congrua la stima del CTP senza indicare le ragioni della inattendibilità della diversa stima compiuta dal CTU è da considerarsi viziata per carenza motivazionale.
Necessario un rinvio a diverso giudice al fine di indicare le ragioni per cui la CTU non è stata condivisa.
Cass., III sez. civile, sent. 24630/2015