Avv. Emanuela Foligno - Con la recente pronunzia n. 18611 del 22 ottobre 2015 (qui sotto allegata), la Cassazione ha dichiarato irrilevante che l'impedimento provocato dal fatto lesivo, sia riferibile ad un progetto di attività lavorativa, se il fatto stesso nella sua entità impedisce per sempre qualsiasi possibile altra alternativa di lavoro.
E' stato dunque riconosciuto e risarcito il danno patrimoniale al danneggiato disoccupato. Tale pronunzia è in netto contrasto con le precedenti.
In altri casi simili la Suprema Corte aveva richiesto criteri molto rigidi per il riconoscimento del danno patrimoniale.
In particolare, in due recenti pronunce (N. 2758/2015 e 20548/2014), la Corte ha negato il riconoscimento del danno patrimoniale al soggetto disoccupato per mancanza di prova del pregresso svolgimento di una attività lavorativa.
In altre pronunzie (N. 25211/2014, 7524/2014 e 17220/2014), invece, la Corte ha negato il riconoscimento del danno patrimoniale al soggetto disoccupato poiché lo stesso non aveva dimostrato che la riduzione della capacità lavorativa gli avesse effettivamente causato un pregiudizio economico.
Ancora, in altra sentenza (N. 10031/2006) la S.C. ha negato al soggetto disoccupato il risarcimento di cui si discute poiché non sussiste nessun automatismo tra la lesione subito e la perdita di guadagno.
Recentemente (Cass. N. 14517 del 10 luglio 2015, pubblicata su questo sito) gli Ermellini hanno negato il risarcimento del danno patrimoniale al danneggiato-disoccupato argomentando che è necessario fornire la prova di una pregressa attività lavorativa o di una qualifica professionale per discorrere di perdita di guadagno. E, comunque, il disoccupato-danneggiato non ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale perché l'invalidità permanente non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica.
Secondo la Cassazione non ci si può basare solo su una eventuale ipotesi di lavoro futuro se manca la prova di un impiego già svolto in passato o di una qualifica professionale.
Tale considerazione, in punto di diritto, potrebbe apparire apprezzabile perché se il danneggiato-disoccupato, sebbene abbia subito gravi lesioni personali, non ha svolto, o non è in condizione di provare, di avere svolto una attività lavorativa, non ha subito nessuna perdita di guadagno.
Se così è, allora, seguendo tale ratio, non meriterebbe accoglimento il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa al disoccupato (giovane) che non è mai stato collocato appunto per l'età.
Ed invece, la Suprema Corte proprio in tale fattispecie (cfr. n. 23791/2014, leggi: "Cassazione: va riconosciuto il risarcimento danni da perdita di capacità lavorativa anche al giovane disoccupato
") ha affermato che il giudice deve liquidare equitativamente il lucro cessante tenendo conto dell'effetto permanente del pregiudizio e della sua gravità senza la necessità che venga fornita la prova "del futuro lavoro".
La pregevole citata pronunzia ha affrontato in modo impeccabile la tematica del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa.
Nel caso esaminato dagli Ermellini il danneggiato (20 anni e non occupato) aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa. Tale posta risarcitoria è stata esclusa dalla Corte di Appello territoriale poiché all'epoca dell'incidente il danneggiato, giovane e disoccupato, non aveva fornito la prova della futura attività lavorativa.
La Suprema Corte al riguardo ha statuito che escludere il risarcimento del danno patrimoniale, per la perdita della capacità lavorativa ad un soggetto ventenne non ancora occupato, costituisce una violazione del principio alla riparazione integrale del danno da illecito.
E' sicuramente condivisibile il pensiero della Suprema Corte che, seguendo le fila della "desueta" perdita di chances, ritiene giustificabile la liquidazione equitativa del lucro cessante basata sui postumi permanenti del pregiudizio alla salute e della sua gravità.
Al di là degli insegnamenti della scuola di pensiero che in passato ha ritenuto risarcibile la perdita di chances, ciò che rileva e che deve condividersi, è che il danneggiato deve essere integralmente risarcito per i danni subiti da illecito.
E' proprio in questo senso, infatti, che nell'ultimo decennio, il lavorìo della giurisprudenza e della dottrina ha giustamente condotto alla rilettura del danno patrimoniale e non patrimoniale.
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