di Marina Crisafi - Che succede se la badante si ubriaca? Anche se la domanda potrebbe fare sorridere, in realtà si tratta di una situazione che integra un reato, quello di abbandono di persona incapace. Sulla badante, infatti, grava l'aver assolto negligentemente il proprio compito, ponendo in essere un comportamento in contrasto con il dovere giuridico di cura dal quale può derivare uno stato di pericolo per l'incolumità della persona assistita. A sancirlo è la Corte d'Appello di Trento, con la recente sentenza n. 221/2015 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di una donna ritenuta colpevole in primo grado del reato di cui all'art. 591 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 36 della legge 104/1992, e condannata alla pena di mesi 9 di reclusione con i doppi benefici di legge, oltre al risarcimento del danno in favore della parte offesa liquidati in via equitativa in 2.500 euro.
Nella vicenda, la donna, tornata a casa ubriaca, prima di coricarsi aveva acceso una stufa a legna, caricandola in maniera esagerata, così surriscaldando e riempiendo di fumo la stanza da letto dell'anziana assistita. Dopo di che era andata a dormire al piano superiore, lasciando la vecchietta immobilizzata a letto e in preda al terrore, "salvata" dal figlio sopraggiunto subito che aveva trovato la stanza piena di fumo e la madre piangente e disperata.
Per la Corte d'Appello, non c'è alcun dubbio sulla sussistenza del reato di abbandono, integrato per costante giurisprudenza, "da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo".
E a nulla valgono a far desistere la Corte le tesi della difesa che chiedeva l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo, essendosi la badante occupata della signora e poi allontanata senza avere la consapevolezza di abbandonare l'anziana in una situazione di pericolo, che non si era neppure concretizzato, provocando solo disagio.
Sotto il profilo soggettivo ha affermato infatti il giudice di merito, "è sufficiente il dolo generico ossia la coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo".
E nel caso in esame, non solo l'imputata era pienamente consapevole della totale invalidità motoria dell'anziana assistita, ma se fosse stata "in condizioni di sobrietà" ha ribadito la Corte, non avrebbe neanche potuto ignorare "il rischio cui la esponeva caricando eccessivamente di combustibile la stufa economica e privandola della protezione dei cerchi di ferro per poi ritirarsi nella sua stanza e non garantire più alcuna vigilanza e cura all'anziana donna".
Senza contare che quello provocato alla povera vecchietta non era soltanto un "semplice disagio o turbamento", come asserito dalla difesa, bensì "un vero e proprio trauma che solo l'arrivo del congiunto impedì che evolvesse verso un più drammatico esito".
Per cui, pena confermata in quanto pienamente proporzionata ai parametri legali e alla obiettività del fatto.
Corte d'Appello Trento, sentenza n. 221/2015