di Lucia Izzo - Il reato di rissa si concretizza in forme di violenta contesa tra più persone o gruppi di persone, con il proposito di ledersi reciprocamente e con modalità che pongano in pericolo l'incolumità dei contendenti. La fattispecie di cui all'art. 588 c.p. non si realizza nel caso in cui uno dei gruppi in conflitto si limiti a resistere all'aggressione o ad assumere una mera difesa di tipo passivo.
Pertanto quando, in particolare, un gruppo di persone assale deliberatamente le altre, e queste ultime si difendono, non è ravvisabile il delitto di rissa, né a carico degli aggrediti, né a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza 48007/2015 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un uomo, condannato a quattro mesi di reclusione per il reato di rissa aggravata.
L'imputato lamenta che nel corso dell'evento, avvenuto presso un ristorante, veniva aggredito da alcuni soggetti che, armati di pistola semiautomatica, si dirigevano verso di lui per reclamare il pagamento di quanto da loro asseritamene vantato.
La sua condotta, prosegue il ricorrente, risultava essere una reazione meramente difensiva in virtù degli intenti bellicosi che gli aggressori avevano manifestato nei suoi confronti attaccando per primi.
Concordi gli Ermellini, i quali evidenziano l'errore dei giudici di merito nella valutazione delle ricostruzioni probatorie: con l'ausilio dei testimoni viene limpidamente ricostruita la condotta degli aggressori, mentre dal compendio probatorio emerge che quella del ricorrente difetta dell'animus offendendi.
Nel caso di specie la Corte territoriale, da un lato evidenzia l'atteggiamento non aggressivo dell'imputato
, quindi un atteggiamento di non contrapposizione a fronte della carica violenta degli aggressori attestata dalla presenza dell'arma e dal fatto che costui venne scaraventato contro una vetrata, dall'altro, giunge a conclusioni opposte ritenendo il ricorrente partecipe e coautore della rissa, dando in sostanza significatività alle lesioni riportate da un aggressore.Gli Ermellini rammentano che non si ritiene costituisca in sé prova sufficiente della partecipazione attiva ad una rissa la semplice circostanza di aver prodotto una lesione, pur attestata da referti medici, senza contestualizzare la lesione medesima.
La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame.
Cass., V sez. penale, sent. 48007/2015