di Lucia Izzo - Non spetta alcun risarcimento all'automobilista che ha tamponato un'autovettura sulla corsia di sorpasso, nonostante questa abbia improvvisamente rallentato.
Lo afferma la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 25227/2015 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un uomo circa il risarcimento dei riportati in un sinistro stradale in autostrada.
Il ricorrente sostiene che l'esclusiva responsabilità sia da ascriversi all'auto che lo precedeva, quasi ferma nella corsia di sorpasso, che aveva costituito un imprevedibile ostacolo alla marcia della propria vettura.
Tuttavia, i giudici di appello, riformando la decisione del Tribunale, accertano la sua esclusiva responsabilità condannandolo al risarcimento dei danni oltre accessori in accoglimento della riconvenzionale del convenuto.
Dinnanzi agli Ermellini, l'automobilista lamenta che la Corte di merito abbia "in maniera frettolosa e superficiale" ricondotto il fatto "al classico tamponamento tra veicoli, omettendo di considerare tutte le circostanze del caso": in particolare, il ricorrente evidenzia che l'incidente è avvenuto sulla terza corsia di marcia, riservata alla manovra di sorpasso, che egli trovò inopinatamente occupata da altra autovettura praticamente ferma in corrispondenza del varco dello spartitraffico.
Tali argomentazioni non convincono i giudici del Palazzaccio: dagli accertamenti probatori correttamente effettuati dal giudice di merito, era emerso unicamente che la vettura tamponata procedeva a ridotta velocità, pertanto è giusta l'affermazione a cui è pervenuta la Corte d'Appello sulla responsibilità esclusiva del conducente del mezzo tamponante.
Infatti, la lettura della vicenda appare proprio in termini di ordinario tamponamento e il ricorrente non ha offerto la prova liberatoria atta a superare la presunzione de facto del mancato rispetto della distanza di sicurezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Cass., III sez. Civile, sent. 25227/2015