di Marina Crisafi - Dal 1° gennaio, se il coniuge in stato di bisogno non riceve l'assegno di mantenimento dall'ex, lo pagherà lo Stato. La novità è prevista da uno degli ultimi emendamenti approvati in corsa alla legge di Stabilità 2016, che ha ricevuto l'ok dalla commissione bilancio e che oggi pomeriggio approderà in aula a Montecitorio.
Come annunciato, il governo porrà la fiducia sul maxiemendamento che ricalcherà il testo approvato in commissione, e il via libera definitivo alla manovra dovrebbe arrivare entro domenica, salvo sorprese dell'ultima ora per la "quadra" dei conti.
Ad essere confermato, dunque, in mezzo alla raffica di emendamenti che hanno ricevuto il sì in commissione, sarà anche il "Fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno" che sarà istituito con una dotazione di 250mila euro per il 2016 e di 500mila euro per il 2017, grazie alla conseguente riduzione di altri fondi (tra cui quello per il fondo per interventi strutturali di politica economica).
Il nuovo comma 226-ter aggiunto al ddl prevede che "il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di residenza l'anticipazione di una somma fino all'entità dell'assegno medesimo". Laddove il tribunale accolga la richiesta, la invia al Ministero della giustizia per la corresponsione della somma.
Il tutto sarà disciplinato però attraverso un decreto attuativo del ministero della giustizia, di concerto con quello dell'economia, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Rimangono ferme ovviamente tutte le conseguenze, sul piano civile e penale, che l'omesso mantenimento comporta nei confronti del coniuge che non ottempera al proprio obbligo, oltre, ovviamente al diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dell'onerato.
La ratio, infatti, è quella di "tamponare" le esigenze primarie di vita dei beneficiari che versano in stato di bisogno.