di Lucia Izzo - È valida la notifica dell'estratto contumaciale effettuata allo studio del difensore di fiducia e materialmente ricevuta dal collega d'ufficio ed in tale situazione non si impone l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento nonostante la temporanea assenza del proprio difensore.
Il "collega di studio" può essere considerato, infatti, persona che "convive" anche temporaneamente con il destinatario dell'atto da notificare.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 49878/2015 (qui sotto allegata) con cui ha rigettato il ricorso di un imputato rimasto contumace nel giudizio di secondo grado.
Il ricorrente, dopo il rigetto della domanda di restituzione nel termine, riferisce ai giudici di Cassazione di non aver potuto prender parte al giudizio del secondo grado per inidoneità della notifica al legale di fiducia originariamente designato.
In subordine, evidenzia l'irritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello, avvenuto quando il legale di fiducia era temporaneamente assente dallo studio, consegnato ad una collega di studio.
Di fronte a simile circostanza, precisa l'uomo, si sarebbe reso necessario l'ulteriore adempimento consistente nell'avviso on lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ex art 157, comma 8, c.p.p.
Tale doglianza, tuttavia, non convince gli Ermellini.
I giudici chiariscono che la lettura logico-sistematica dell'art. 157 c.p.p. rende evidente che l'invio della raccomandata a/r è previsto soltanto nei casi precisati dai commi 3 (notifica al portiere o a chi ne fa le veci) e 8 (mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone menzionate nel primo comma).
Infatti, l'espressione "collega di studio" indica un rapporto di stabile domiciliazione e collaborazione con l'avvocato destinatario dell'atto ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. e quindi riconducibile alla categoria della persona che conviva anche temporaneamente con colui a cui l'atto va notificato.
Tale attestazione assume pertanto valore non solo nella parte in cui documenta l'identità dell'attività professionale svolta dal consegnatario e destinatario, ma anche nella parte in cui attesta il rapporto funzionale tra essi esistente, che solo interessa il codice di rito al fine di assicurare la ricezione finale dell'atto da parte del soggetto interessato
Quindi l'attestazione che l'ufficiale giudiziario effettua, di aver consegnato l'atto al collega di studio, sta a significare l'esistenza di un collegamento diretto di convivenza temporanea tra consegnatario e destinatario, che realizza le finalità perseguite dal legislatore.
Il provvedimento impugnato, correttamente notificato al domicilio liberamente scelto e mai revocato dal ricorrente (studio del difensore di fiducia) è esente dai vizi denunciati.
Cass., III sez. penale, sent. 49878/2015