L'interruzione del servizio, ad avvenuto pagamento delle bollette, mostra l'inadempimento dell'azienda. Il risarcimento può avvenire ex art. 1226 c.c.

di Lucia Izzo - Va risarcito in via equitativa il danno arrecato dalla compagnia elettrica all'avvocato per il distacco della luce del proprio studio legale. 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 25731/2015 (qui sotto allegata) accogliendo in parte il ricorso di un avvocato contro la sentenza del Tribunale, in veste di giudice del gravame, che aveva rigettato la domanda risarcitoria da lui proposta contro una celebre compagnia di fornitura elettrica.


Il professionista aveva denunciato la società convenuta per grave inadempimento, consistetene nella mancata fornitura di energia elettrica in conseguenza ella quale erano a lui derivati danni di diversa natura: infatti, a seguito di intimazione di disattivazione del servizio elettrico, il ricorrente aveva risposto con un formale reclamo spiegando di aver provveduto al pagamento intimatogli.


Ciononostante, decorsi venti giorni il fornitore aveva provveduto alla risoluzione del contratto con il distacco della corrente elettrica, comportamento che il giudice di secondo cure avrebbe, secondo la difesa, sbagliato a non ritenere grave.

La società si sarebbe resa inadempiente non solo dell'obbligo di fornire corrente elettrica, ma avrebbe anche contravvenuto alla disposizione del contratto secondo cui in costanza di un reclamo sarebbe dovuta esserci la sospensione della riscossione della bolletta


Motivo fondato secondo gli Ermellini, i quali chiariscono che il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione: pertanto, la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane inadempimento

dell'utente e detta sospensione, se attuata quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministratore al risarcimento del danno ex art. 1176 e 1212 c.c., a meno che non si provi che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero nella specie dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento.


Il Tribunale, ha omesso di motivare sulla valutazione della prova documentale fornita dal legale in ordine al formale reclamo di aver già provveduto ai pagamenti intimati.

Invero, la circostanza che la società ha sospeso la fornitura dopo che l'utente ha pagato il suo debito dimostra la sua colpa e non può essere giustificata con la motivazione di un pagamento irrituale da parte dell'utente, rispetto alla negligenza della stessa società che effettua il distacco senza accertare il pagamento nelle more delle bollette.


Circa il risarcimento, gli Ermellini chiariscono che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge" e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, quando ricorra una fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro, anche fuori dall'ipotesi di reato, oppure quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona.


La sentenza non ha correttamente motivato in ordine al risarcimento dei danni patrimoniali e non, pur avendo ritenuto l'inadempimento in parte imputabile all'azienda, sostenendo che l'avvocato non ha allegato né comprovato in alcun modo l'effettiva consistenza dei danni genericamente indicati nel suo atto di citazione.

Il giudice non ha preso in considerazione il disagio subito dal legale a seguito del distacco per un periodo di 23 giorni, periodo allegato e provato, oltre al dimostrato pagamento delle bollette, per cui la liquidazione del danno non patrimoniale può avvenire anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Parola al giudice del rinvio.

Cass., III sez. civile, n. 25731/2015

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