di Marina Crisafi - Risponde di violenza privata il conducente che taglia la strada a un altro mentre è alla guida senza che rilevino le ragioni per il compimento di tale condotta. Lo ha stabilito la Cassazione con la recente sentenza n. 33253/2015 (qui sotto allegata), confermando la condanna nei confronti di un uomo ritenuto responsabile del reato ex art. 610 c.p. per aver tagliato la strada a un'altra vettura mentre era alla guida.
A nulla valgono le tesi della difesa che sostenevano che l'imputato non aveva compiuto la manovra in contestazione, essendosi solo accostato all'altro veicolo per poi sorpassarlo.
Per gli Ermellini, ha ragione la corte d'appello di Catania, nell'applicare l'art. 610 c.p. sulla base delle risultanze dibattimentali costituite dal verbale di arresto dell'imputato e dalle dichiarazioni della persona offesa, secondo le quali la condotta ascritta all'uomo era consistita nel superare il veicolo condotto dalla stessa per poi sbarragli la strada e precludergli di proseguire nella direzione desiderata.
Per consolidati principi giurisprudenziali (cfr. Cass. n. 10834/1988; Cass. n. 13078/1989), hanno affermato infatti dal Palazzaccio, "risponde di violenza privata colui che nella circolazione stradale compie deliberati atti emulativi tali da interferire consistentemente nella condotta di guida di altro utente della strada costringendolo a determinarsi in modo diverso dal proprio volere".
Tuttavia, nelle more, il reato si è estinto per prescrizione e quindi la sentenza viene annullata senza rinvio. Assoluzione invece per il delitto di lesioni ascrittogli ex art. 582 c.p. per aver colpito con un pugno la parte offesa dopo essere stato aggredito dalla stessa causandole la frattura del setto nasale e contusione cranica.
Cassazione, sentenza n. 33253/2015