di Lucia Izzo - Il gestore dell'impianto e delle piste da sci ha l'obbligo della manutenzione in sicurezza delle piste medesime dovendo porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli, anche esterni alla pista, ai quali lo sciatore può andare incontro.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 44796/2015 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano contro il giudice di pace che aveva assolto i proprietari e gestori di una pista da sci sulla quale era avvenuto un incidente.
Un giovane, aveva invaso la pista da un lato saltando da un dente formatosi a bordo pista, così collidendo con una donna intenta nello scendere lungo la pista, facendola rovinare a terra e cagionandole una malattia della durata di sei settimane.
Il ricorrente evidenzia la negligenza degli imputati nel non aver osservato l'obbligo di delimitare la pista al fine di proteggere gli sciatori da percoli atipici, omettendo di apporre le dovute protezioni a lato della pista medesima, atte ad impedire che gli sciatori tagliassero la pista invadendola dai lati.
Il giudice di pace aveva assolto i tre sul presupposto che la normativa di cui alla legge della Provincia di Bolzano 23 novembre 2010 non richiedeva la protezione delle piste, essendo volta soltanto a tutelare lo sciatore da possibili uscite di pista con conseguente collisione con ostacoli esterni.
Inoltre, il giudice di prime cure aveva ascritto l'incidente soltanto al comportamento imprudente del ragazzo.
Di diverso avviso gli Ermellini che, innanzitutto, rilevano che la normativa provinciale richiamata, tesa a garantire la sicurezza degli utenti delle aree sciabili, espressamente prevede l'obbligo di delimitazione e quello di protezione delle aree adiacente ai bordi delle piste.
La colpa omissiva, inoltre, può ancorarsi ad un obbligo giuridico che non è necessariamente vincolato all'esistenza di una norma o regola dettata da fonte pubblicista o privatistica, potendo derivare anche dall'attività propria dell'obbligato in quanto possibile fonte di pericolo.
Il gestore dell'impianto e delle piste servite ha l'obbligo della manutenzione in sicurezza delle piste medesime che gli deriva altresì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l'impianto.
Il pericolo da prevenire, oggetto della posizione di garanzia, non è quindi solo quello interno alla pista, quindi "l'obbligo di protezione, che è proiezione della posizione di garanzia, riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito dell'attività".
Deve escludersi, precisano i giudici, che tale obbligo di protezione si possa dilatare fino a comprendervi i cd. pericoli esterni, ma "nondimeno il gestore nel caso in esame doveva prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si poteva andare incontro anche in caso di comportamento imprudente di terzi".
La pericolosità di quel passaggio era nota agli imputati o comunque essi dovevano esserne a conoscenza in quanto afferente, comunque, alla gestione della pista: pertanto dovevano essere apprestate le dovute protezioni o segnalata la situazione a rischio che poteva determinarsi per i fruitori della pista stessa, attesa la particolare conformazione dei luoghi.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio.
Cass., IV sez. penale, sent. 44796/2015