di Lucia Izzo - Per liberarsi dal concorso di colpa in caso di incidente stradale, il conducente deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 124/2016 (qui sotto allegata).
In sede di merito, era stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente, in concorso di colpa, nella misura del 50% per un sinistro occorso tra lui e un veicolo antagonista.
Dinnanzi alla Corte di Cassazione, l'uomo contesta la colpa paritaria attribuita ai conducenti coinvolti nel sinistro dal Tribunale: l'accertata invasione dell'opposta corsia di marcia, da parte del convenuto, sarebbe stata circostanza di fatto di per sé idonea a ritenere dimostrata la sua colpa esclusiva.
Motivi infondati secondo gli Ermellini, i quali evidenziano che in sede di merito è stata ritenuta in via presuntiva la colpa concorrente e paritaria dei due conducenti, ex art. 2054, comma 2, c.c., sul presupposto che il ricorrente "non avesse provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ed in particolare di aver tenuto una velocità moderata".
Vale quindi il principio secondo cui, se dalle prova emerge il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuire a costui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve accertarsi al contempo che "l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza", poiché "egli è pur sempre tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che a causa delle dimensioni della strada, una velocità moderata avrebbe consentito all'attore di evitare l'impatto con la vettura che ha invaso l'opposta corsia di marcia.
Infine, per i giudici della Corte è stato anche correttamente liquidato il danno in misura pari a valore commerciale del mezzo danneggiato e non al costo delle riparazioni, poiché queste risultavano avere un prezzo superiore al primo.
La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, precisa il Collegio, "quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo".