di Valeria Zeppilli - Nove anni in attesa che la prima udienza sia fissata sono davvero troppi e il diritto all'equa riparazione non può essere negato...neanche se il giudice adito era incompetente a decidere!
A stabilirlo è la sentenza numero 47/2016 della Corte di cassazione, depositata il 5 gennaio 2016 (qui sotto allegata).
Nel caso di specie, in particolare, il danno da illegittima durata del processo era lamentato da un medico che, dopo essersi rivolto al T.a.r. per veder tutelato il suo diritto a partecipare al concorso pubblico per la nomina da primario, aveva dovuto attendere ben nove anni prima che il tribunale amministrativo fissasse la prima udienza.
Non importa che poi il ricorso fu dichiarato inammissibile (un anno dopo la discussione) per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: il sanitario deve essere risarcito.
Secondo la Corte di cassazione, infatti, il diritto all'equa riparazione previsto dalla legge Pinto del 2001 spetta a tutte le parti del processo ed è indipendente sia dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, sia dalla consistenza economica o dall'importanza sociale della vicenda.
I giudici hanno peraltro precisato che il danno non patrimoniale è una conseguenza di certo non automatica, ma normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.
Esso, di conseguenza, deve essere ritenuto sussistente anche solo in ragione dell'oggettivo riscontro di detta violazione, senza che vi sia bisogno una prova specifica.
Il ricorso del medico va quindi accolto. Parola ora al giudice del rinvio.
Corte di cassazione testo sentenza numero 47/2016