di Valeria Zeppilli - Come noto, la legge numero 219/2012 ha introdotto una parziale riforma del diritto di famiglia, modificando, tra le altre cose, anche le previsioni dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile in materia di competenza del giudice nei procedimenti relativi all'interesse dei minori.
Proprio sulla base di tali previsioni, nonché della più recente giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione, con l'ordinanza numero 432/2016 depositata il 14 gennaio (qui sotto allegata), ha affermato che se tra due coniugi è in corso una causa per la modifica delle condizioni di affido del figlio, è inutile rivolgersi anche al tribunale dei minori.
Il superiore interesse del minore, infatti, non si rinviene nella concomitanza di provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale contraddittori e contrastanti, provenienti da organi giudiziari diversi.
L'obiettivo, peraltro, è anche quello di evitare che la proposizione di nuove istanze sia uno strumento volto soltanto a spostare la competenza del processo.
Nel caso di specie, una donna, nel corso del procedimento di modifica delle condizioni di separazione personale, instaurato presso il tribunale ordinario, aveva adito il tribunale dei minori per ottenere l'emissione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale dell'ex coniuge.
Ma per la Cassazione, sulla base di quanto sopra riportato, tale richiesta non può permettere che il procedimento si instauri dinanzi a un organo diverso.
Sarà sempre il tribunale ordinario, quindi, a giudicare anche dei rapporti tra il padre e il figlio.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 432/2016