di Lucia Izzo - Nessuna multa per l'invalido che circola nella corsia riservata, anche se ha omesso di comunicare il numero di targa dell'auto nuova sulla quale viaggia. Il contrassegno invalidi è personale e legittima la circolazione nella corsia preferenziale attraverso la sola esposizione dell'apposito permesso rilasciato dal Comune di residenza che non è vincolato ad uno specifico veicolo.
Lo ha disposto il Giudice di Pace di Milano, nella persona del giudice dott. Angela Ressa, nella sentenza n. 17537/2016 (qui sotto allegata).
Il comune di Milano aveva emesso verbali a raffica contro il ricorrente, per violazione dell'art. 7 comma 14 C.d.S. in quanto circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto.
L'uomo evidenziava al Comune di Milano di essere titolare di contrassegno invalidi rilasciato dal Comune medesimo, con valenza sino al febbraio 2017, nonché di aver comunicato, dopo il ricevimento dei primi verbali, il numero di targa del nuovo veicolo, non ottenendo risposta in via di autotutela.
Richiamando giurisprudenza di Cassazione, il Giudice di Pace evidenzia che in tema di sanzioni amministrative il cosiddetto "contrassegno invalidi" autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
Tale permesso "è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel omento al suo servizio".
Pertanto, il contrassegno è strettamente personale e non vincolato ad uno specifico veicolo, dovendo essere semplicemente apposto sulla parte anteriore del mezzo di trasporto utilizzato.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di essere titolare di detto contrassegno e "la circostanza è da sola sufficiente, a prescindere dalla comunicazione della targa del veicolo utilizzato, per legittimare il transito nelle corsie riservate".
Se espongono il contrassegno, gli automezzi che trasportano disabili possono sostare e circolare in zone a traffico limitato, nelle corsie preferenziali aperte ai mezzi pubblici e taxi, sostare in zone dove vige il divieto purché non si intralci il traffico.
Siccome il Comune di Milano non ha provveduto neppure a depositare i documenti fotografici attestanti le violazioni contestate, il giudice accoglie il ricorso annullando i verbali impugnati.
Giudice di Pace Milano, sent. 17537/2016