di Lucia Izzo - In relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dal codice di autoregolamentazione.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 1835/2016 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un imputato per illecita detenzione di stupefacenti che aveva rilevato la nullità della sentenza resa dalla Corte d'Appello, a seguito di udienza camerale, che aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado.
Il precedente e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, escludeva che l'udienza camerale in grado d'appello, che esaminava l'impugnazione proposta contro sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, potesse essere rinviata per l'intervenuta adesione del difensore dell'impugnato all'astensione delle udienze penali proclamata da associazione di categoria.
Tuttavia, a seguito di intervento delle Sezioni Unite, tale affermazione è stata sottoposta a integrale rivisitazione, poiché si sarebbe determinata una ingiustificata disparità di disciplina tra quanto previsto per l'udienza preliminare e dibattimentale (in cui il legittimo impedimento del difensore è tutelato ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p.) e quanto prescritto per lo svolgimento dell'udienza camerale in grado d'appello.
Tale irragionevole disparità processuale, in contraddizione con l'uniformità dell'esercizio del diritto di difesa nel doppio grado di giudizio, è stata superata con la sentenza n. 40187/2014 delle Sezioni Unite secondo cui il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, considerato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, "costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti 'erga omnes', ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost.".
Il giudice, chiariscono gli Ermellini, è tenuto ad "accertare soltanto se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalla competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione".
Quindi, nonostante l'adesione all'astensione collettiva da parte del difensore presenti profili di non coincidenza con il concetto di "impedimento a comparire", poiché è frutto di un'opzione discrezionale da parte del difensore non imposta da eventi o cause esterne, ma dettata dalla libera volontà di scelta della persona, la facoltà di astensione dalle attività di udienza costituisce comunque espressione di un diritto.
Nel caso di specie il difensore dell'imputato aveva tempestivamente trasmesso alla cancelleria comunicazione di adesione alle sciopero proclamato dalla Unione delle Camere penali, ribadendo all'udienza camerale di intendere partecipare alla stessa, ma di volere altresì esercitare il diritto all'astensione dall'attività processuale, chiedendo conseguentemente un rinvio del procedimento.
La celebrazione dell'udienza in assenza del difensore ha provocato il profilo di nullità, tempestivamente dedotto in impugnazione, per mancata assistenza dell'imputato ai sensi degli art. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p. pertanto la sentenza deve essere annullata con rinvio.
Cassazione, IV sez. penale, sent. n. 1835/2016