Con la sentenza numero 3741/2016, depositata il 28 gennaio (qui sotto allegata), la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha infatti ritenuto inconsistente il motivo con il quale un uomo aveva tentato di difendersi dalla condanna facendo leva su un ipotetico miglioramento della situazione economica della ex moglie, che sarebbe derivato dall'essere la stessa tornata a vivere presso la famiglia d'origine.
Non si tratta, per i giudici, di un argomento idoneo a scriminare la condotta illegittima dell'imputato.
Imputato, peraltro, che aveva tentato anche di difendersi mettendo sul piatto una sua sopravvenuta impossibilità economica a far fronte a quanto dovuto a titolo di mantenimento.
L'allegazione dell'uomo, tuttavia, era generica e indimostrata, mentre l'incapacità economica, per legittimare la violazione degli obblighi di assistenza familiare, dovrebbe essere assoluta, sì da integrare una situazione di "persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti".
Niente da fare per il ricorrente: la condanna per il reato di cui all'articolo 570 del codice penale resta.
Corte di cassazione testo sentenza numero 3741/2016