Il recupero delle energie psicofisiche richiede che le ferie annuali vadano goduto entro l'anno di lavoro e non successivamente. Pena il risarcimento del danno

di Lucia Izzo - La società non può limitarsi a preavvisare il lavoratore prossimo alla pensione delle ferie non godute e maturate, anche negli anni passati, solo pochi mesi prima del collocamento a riposo, altrimenti sarà tenuta a pagargli la dovuta indennità.


Infatti, in relazione alla funzione di recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore, le ferie annuali devono essere godute entro l'anno di lavoro e non successivamente; una volta decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie né può stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno.


Lo ha disposto la sezione lavoro della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1756/2016 (qui sotto allegata.

La società ricorrente, azienda radiotelevisiva, veniva condannata a pagare al dipendente, il cui rapporto di lavoro era cessato, la somma di seimila euro a titolo di indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti nel corso degli anni precedenti.


Per la Corte di merito il credito in esame, quale indennità avente natura risarcitoria e come tale soggetta al termine della prescrizione ordinaria, non si era prescritto.

A fondare il diritto dell'appellato era stato sufficiente l'inadempimento dell'azienda radiotelevisiva che non aveva assicurato, attraverso una corretta programmazione del lavoro e un efficace dimensionamento degli organici, la fruizione dell'irrinunciabile diritto alle ferie.


Dinnanzi agli Ermellini, l'azienda sostiene che sarebbe mancato un colpevole inadempimento della datrice di lavoro, che aveva rispettato l'accordo collettivo in materia di ferie e turni di riposo, per cui non le si poteva addebitare il fatto che al momento del pensionamento il lavoratore non era riuscito a fruire di ferie e riposi.

L'azienda avrebbe, infatti, avvertito il lavoratore cinque mesi prima del suo collocamento a riposo della possibilità di recuperare le ferie non godute.


Tuttavia per i giudici tale circostanza non esclude l'accertata inadempienza della datrice di lavoro.

L'azienda radiotelevisiva non poteva pretendere dal lavoratore il godimento cumulativo delle ferie in prossimità del pensionamento, avendo colpevolmente creato i presupposti di tale situazione come accertato dall'apparato probatorio scandagliato dai giudici di merito: inoltre, ricordano i giudici, l'istituto delle ferie è preordinato al recupero delle energie psico-fisiche nel corso del rapporto di lavoro e non alla fine di esso.

Rigettato il ricorso, giusto il risarcimento del dipendente.

Cass., sez. lavoro, sent. 1756/2016

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