di Marina Crisafi - Non c'è addebito della separazione se lei denuncia falsamente il marito per maltrattamenti solo per tutelare i figli. Così si è espressa la prima sezione civile della Corte di Cassazione (con la sentenza n. 1867/2016 qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un marito che domandava l'addebito della separazione all'ex moglie, in quanto la stessa aveva cercato di danneggiarlo ingiustamente e presentato denunce false di maltrattamenti impedendogli anche "di beneficiare di proposte lavorative favorevoli e - arrecandogli - danni morali, patrimoniali e di immagine".
Ma per la Cassazione non può esserci addebito senza colpe. Ai fini dell'addebito della separazione, hanno affermato infatti gli Ermellini "è necessario accertare che la crisi del rapporto coniugale sia stata determinata dalla violazione dei doveri coniugali, la cui efficacia causale è da escludere quando la situazione di intollerabilità della convivenza sia già maturata per altre ragioni, come nel caso in cui quella violazione sia intervenuta dopo il (o in prossimità del) deposito del ricorso per separazione personale". E l'apprezzamento, circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza "è istituzionalmente riservato al giudice di merito e può essere censurato soltanto a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.".
Nel caso di specie, anche se le iniziative della donna si sono rivelate infondate, le stesse erano state poste in essere in "buona fede" al solo scopo di tutelare i figli "turbati dal deterioramento del rapporto coniugale" in un periodo prossimo al deposito del ricorso per separazione. Per cui, a parere della S.C., tali atti non possono ricomprendersi tra le violazioni dei doveri coniugali.
Cassazione, sentenza n. 1867/2016