di Lucia Izzo - Il medico risarcisce il paziente per le complicanze seguite all'intervento anche se non dovute a sua colpa.
Ciò che conta è che il paziente sia stato adeguatamente informato sui rischi di complicanze.
E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione, (terza sezione civile, sentenza n. 2177/2016 qui sotto allegata).
E non basta a salvare il medico la consegna di un "depliant informativo" che evidenza i rischi dell'operazione se nello stesso non vengono indicate tutte le possibili complicanze.
Nel caso di specie una paziente, dopo un primo intervento agli occhi, ne subiva un secondo ad entrambi su suggerimento del suo medico, tuttavia, dopo qualche tempo vi era stato un peggioramento delle condizioni visive fino ad arrivare a una invalidità permanente del 60%.
La donna nelrichiedere il risarcimento danni precisava di non essere stata adeguatamente informata sulla natura e sui rischi dell'intervento, poichè, in caso contrario, non vi si sarebbe sottoposta.
La Corte d'Appello aveva respinto la domanda rilevando che la paziente sarebbe stata adeguatamente informata attraverso consegna di apposito depliant che evidenziava i rischi dell'operazione.
Ma la Cassazione ha bocciato la sentenza rammentando che il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, ossia "informato: ciò significa che deve basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative
Rilevano gli Ermellini che il depliant informativo redatto dallo stesso oculista mancava di considerare quella della regressione del virus quale conseguenza pregiudizievole di maggior rilievo occorsa alla donna, essendo evento diametralmente opposto quello di un possibile "residuo difetto visivo, seppure di molto inferiore a quello di partenza".
Né può assumere rilievo il fatto che l'opuscolo fosse pienamente comprensibile dalla donna, anche per il suo "idoneo livello culturale", giacche profilo diverso da quest'ultimo è la completezza dell'informazione, seppur pienamente intelligibile nei contenuti veicolati.
Infine, rimane una mera (e inammissibile) presuntio de presumpto, essendo sfornita di oggettivo riscontro come fatto noto, la circostanza che la paziente, in quanto già sottopostasi ad analogo intervento chirurgico poche settimane prima, fosse stata adeguatamente informata su tutte le relative complicanze.
Infatti, in ogni caso, ciò non esimerebbe il medico che interviene successivamente ad acquisire il consapevole, competo ed effettivo consenso del paziente tramite rinnovata informazione sulla prestazione medica che si va a effettuare o, comunque, a saggiare la reale portata del bagaglio di conoscenze specifiche che il paziente medesimo dispone nell'immediatezza di tale prestazione (nella specie, intervento chirurgico oculistico).
Cass., III sez. civ., sent. 2177/2016