di Marina Crisafi - Al momento della stipula di un mutuo (ma anche successivamente) le parti potranno pattuire che in caso di inadempimento, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi che derivano dalla sua vendita comporta l'estinzione del debito.
Un modo attraverso il quale si potrà evitare l'avvio di una procedura esecutiva. La novità, rivelata oggi da Il Giornale (V.La legge sui mutui non pagati: le banche si prendono le case), è contenuta nella bozza di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue n. 17/2014 sul credito ipotecario (Mortgage Credit Directive) approdata in commissione finanze alla Camera e che dovrà essere approvata dall'Italia entro il 21 marzo 2016.
La direttiva Ue (all'art. 28), emanata a tutela dei consumatori, prevede che gli Stati membri "non possono impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito".
In poche parole, ciò significa che chi non riesce a rimborsare le rate di un mutuo per l'acquisto della propria casa può trasferire il bene alla banca creditrice, la quale potrà venderla, restituendo al debitore "l'eccedenza tra il prezzo di vendita e l'ammontare del debito non rimborsato".
La bozza del decreto però va oltre rispetto alla norma europea sancendo che le parti possono convenire espressamente sia "al momento della conclusione del contratto di credito" sia "successivamente", che, in caso di inadempimento del consumatore "la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza".
A preoccupare, in particolare, è l'avverbio "successivamente", che sembrerebbe "lasciare spazio di manovra" alle banche che potrebbero esercitare pressioni sul debitore per bypassare l'attivazione della procedura esecutiva e recuperare più velocemente i propri crediti anche sui "contratti di finanziamento in essere" e non solo su quelli stipulati dal 21 marzo in poi.
In ogni caso, la stessa direttiva che, riporta ancora Il Giornale, "sembra - comunque - porre dubbi di costituzionalità", potrebbe rappresentare una sorta di patto commissorio (anche se non sono in questo caso previsti automatismi nel trasferimento della proprietà) e comunque rappresenta di per sé "un sostanzioso aiuto per il settore bancario gravato da 201 miliardi di sofferenze delle quali 64 miliardi a imprese di costruzioni o immobiliari e 15 miliardi di mutui ipotecari alle famiglie consumatrici".
Schema di decreto legislativo sul credito ipotecario