di Valeria Zeppilli - Non sempre la tecnica del cd. "copia e incolla" degli atti del giudizio di merito nel ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità di quest'ultimo per difetto di autosufficienza.
Con la sentenza numero 2846/2016 (qui sotto allegata), depositata dalla seconda sezione civile della Corte di cassazione lo scorso 12 febbraio ma avente ad oggetto una vicenda verificatasi prima della sottoscrizione del protocollo tra CNF e Cassazione (sul quale leggi: "In Cassazione basta individuare l'atto su cui si fonda il ricorso e non trascriverlo"), i giudici hanno infatti ritenuto opportuno fare una precisa distinzione.
L'inammissibilità, più precisamente, potrebbe non operare nei casi in cui il coacervo dei documenti riprodotti possa essere individuato e isolato con facilità e, quindi, separato ed espunto dall'atto processuale.
In simili casi, l'autosufficienza va infatti valutata una volta fatta questa operazione e con riferimento ai criteri ordinari e ai singoli motivi.
L'inammissibilità, pertanto, può ritenersi esclusa nel caso in cui, reso l'atto conforme al principio di sinteticità, esso risponda anche a quello di autosufficienza.
Nel caso di specie, una controversia avente ad oggetto una successione ereditaria e, in particolare, la differenziazione tra compravendita e donazione, tali requisiti sono stati ritenuti rispettati.
Il ricorso, quindi, non può essere considerato inammissibile.
Peccato che esso sia infondato!
Corte di cassazione testo sentenza numero 2846/2016