di Marina Crisafi - L'inadempimento dell'avvocato "non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza". Dovere che va commisurato alla natura dell'attività esercitata, "sicchè la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media". Ad affermarlo è la seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 2954/2016 (depositata ieri e qui sotto allegata), respingendo il ricorso del comune di Monterotondo che sosteneva la responsabilità professionale di un legale cui aveva conferito mandato per via della dichiarazione di inammissibilità di alcune impugnazioni per l'erronea individuazione dell'autorità giudiziaria competente.
Perdendo in primo e in secondo grado, il comune adiva la Cassazione, ma per il Palazzaccio i giudici di merito hanno ragione.
Il municipio, infatti, era stato condannato dal tribunale a pagare quasi 100mila euro al legale per l'attività stragiudiziale e giudiziale svolta respingendo la domanda riconvenzionale (volta ad ottenere il risarcimento dei danni dal professionista), e il giudice di secondo grado aveva evidenziato che l'art. 2236 c.c. limitava all'ipotesi di colpa grave la responsabilità professionale nel caso "di problema tecnico di speciale difficoltà, che ricorreva nella specie quanto al giudice da adire".
Gli Ermellini confermano le statuizioni di merito, affermando che nei casi di particolare complessità tecnica, "la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve". E il relativo accertamento in concreto, è rimesso al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, laddove sorretto da congrua motivazione ed esente da vizi logici e errori di diritto.
Vedi anche: La responsabilità professionale dell'avvocato. Un'anno di pronunce della Cassazione - Con raccolta di articoli e sentenze
Cassazione, sentenza n. 2954/2016