di Lucia Izzo - Se il genitore riconosce il figlio dopo la nascita dovrà rimborsare al partner metà delle spese sostenute per il bambino negli anni precedenti all'accertamento giudiziale di paternità o maternità naturale.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 3332/2016 (qui sotto allegata) su ricorso di un padre che ha riconosciuto il figlio solo alcuni anni dopo la sua nascita.
Per il giudice di merito l'uomo deve, pertanto, corrispondere un contributo per il mantenimento del minore in favore della madre oltre al pagamento di quanto non versato fino alla nascita: trattasi di 800 euro mensili e 10.000 euro a titolo di arretrati relativi alle spese sostenute dalla madre prima della formazione del titolo giudiziale di paternità naturale.
Circa la somma, contestata nel quantum in sede di gravame, i giudici hanno chiarito che la determinazione è stata effettuata valutando le esigenze del minore da ritenersi crescenti con il passare del tempo, in correlazione con i redditi e la condizione economico patrimoniale delle parti.
In sede di Cassazione, il padre contesta nuovamente la determinazione mensile poiché i giudici non avrebbero tenuto conto della documentazione attestante la modestia dei redditi da lavoro e i pesi che gravano sugli immobili di sua proprietà, nonché il fatto che il minore sarebbe rimasto con il padre per il periodo estivo e che quest'ultimo deve provvedere anche al mantenimento di un altro figlio minore, mentre la signora convive con un compagno benestante.
Tuttavia, secondo gli Ermellini la valutazione della Corte d'Appello non è affatto arbitraria come obiettato dal ricorrente: il giudice di merito ha determinato il contributo al mantenimento del minore sulla base di tutti i criteri indicati dalla legge ossia valutando le esigenze del piccolo e comparando la situazione economico patrimoniale delle parti.
Per giungere a tale conclusione, la Corte d'Appello non era tenuta all'esame analitico della documentazione prodotta, ben potendo selezionare le risultanze probatorie ritenute utili.
La Corte ha pertanto svolto una valutazione equitativa fondata su circostanze esaurientemente evidenziate, consistenti nel carico esclusivo per i primi due anni di vita del minore, sopportato dalla madre, accompagnato da una valutazione probabilistica delle spese necessarie sulla base dell'eta del minore e della condizione economico patrimoniale di provenienza.
In particolare, evidenzia la Corte, "l'obbligo di mantenere i figli minori sorge ex lege con la nascita, è a carico di entrambi i genitori in funzione della loro capacita contributiva, quando il figlio minore sia stato riconosciuto contestualmente da entrambi".
Nell'ipotesi in cui il rapporto di filiazione sia stato solo successivamente accertato giudizialmente, per la fase anteriore al riconoscimento, la misura del rimborso delle spese sostenute dal solo genitore che se ne è fatto carico si fonda sulla natura solidale dell'obbligo di entrambi i genitori e sul corrispondente diritto di regresso per la corrispondente quota, come appare dalle norme ratione temporis applicabili al caso in esame.
La determinazione ben può essere equitativa e fondarsi sugli esborsi sostenuti o verosimilmente sostenibili dall'unico genitore nel periodo considerato: la parte creditrice, attesa la natura del credito e il suo fondamento costituzionale e convenzionale, non è tenuta a fornire il riscontro minuto delle spese sostenute, al pari di qualsiasi altra altra obbligazione di carattere meramente patrimoniale.
La Corte respinge il ricorso, condannando il ricorrente alle spese.
Cass., I sez. civile, sent. 3332/2016