di Valeria Zeppilli - Nel nostro ordinamento sono state predisposte delle tutele particolarmente accurate per i figli che si trovano costretti a "subire" la separazione dei propri genitori. Tanto che il genitore che non adempie al suo obbligo di versare l'assegno di mantenimento ai figli rischia addirittura il carcere. Anche se ha patteggiato.
La Corte di cassazione, infatti, con la sentenza numero 7764 depositata il 25 febbraio 2016 (qui sotto allegata), ha accolto il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Gorizia aveva applicato al padre che aveva fatto mancare ai figli minori i mezzi di sussistenza la sola pena della multa concordata.
All'imputato, infatti, era stato contestato innanzitutto il fatto di non aver ottemperato all'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice della separazione. In secondo luogo gli era stato contestato il fatto che, proprio in conseguenza di tale inadempimento, egli aveva fatto mancare ai figli minori i mezzi di sussistenza.
La sentenza del giudice del merito, nel valutare tale circostanza, aveva tuttavia operato un'erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto aveva ricondotto la contestazione solo all'ipotesi di cui all'articolo 12 sexies della legge numero 898 del 1970, omettendo di dare rilevanza all'articolo 570, comma 2, numero 2, del codice penale.
Il ricorso del procuratore va quindi accolto: la multa non basta. La parola torna al Tribunale di Gorizia.
Corte di cassazione testo sentenza numero 7764/2016