di Valeria Zeppilli - Prima di iscrivere un'ipoteca, Equitalia deve concedere al contribuente un termine di almeno trenta giorni per pagare o difendere in contraddittorio le proprie ragioni.
Se non lo fa, l'ipoteca può essere cancellata.
La Corte di cassazione, infatti, ha recentemente ricordato che è di certo vero che l'iscrizione ipotecaria di cui all'articolo 77 del d.p.r. n. 602/1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata ma va riferita a una procedura alternativa. Tuttavia è anche vero che, come ricordato anche dalle Sezioni Unite, in tema di riscossione coattiva delle imposte l'amministrazione finanziaria deve preventivamente comunicare al contribuente il suo intento di procedere all'iscrizione di ipoteca al fine di permettergli di presentare osservazioni o adempiere.
L'omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell'iscrizione per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Con la sentenza numero 3783/2016, depositata il 26 febbraio (qui sotto allegata), la Cassazione ha quindi rigettato, sulla base di tali argomentazioni, il ricorso dinanzi ad essa presentato da Equitalia con l'intento di far dichiarare che il provvedimento di iscrizione ipotecaria può essere adottato senza necessità di procedere a notificazione dell'intimazione ad adempiere, trattandosi di un atto riferito a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.
L'ipoteca, insomma, può essere legittimamente cancellata. Con la precisazione aggiuntiva che è compito del giudice verificare il rispetto di tutte le garanzie che l'ordinamento pone a favore del contribuente.
Corte di cassazione testo sentenza numero 3783/2016