Per la Cassazione va escluso il risarcimento per il paziente sottoposto a TSO che continua ad assumere i farmaci ai quali era stato coattivamente assoggettato
di Valeria Zeppilli - Quella del trattamento sanitario obbligatorio è una questione molto delicata non solo dal punto di vista "umano", ma anche da quello giuridico.

Tale trattamento, infatti, ha un'attitudine innegabile a incidere su diritti costituzionalmente garantiti, come quello alla libertà personale, alla libertà di circolazione e alla libertà di accettazione dei trattamenti.

Talvolta può accadere quindi che il soggetto che vi sia sottoposto richieda in seguito il risarcimento dei danni subiti. Risarcimento la cui concessione, tuttavia, non può prescindere da un'attenta e accurata valutazione.

A tal proposito, particolarmente degna di nota è una recentissima sentenza della Corte di cassazione, la numero 3900 del 29 febbraio 2016 (qui sotto allegata).

Con essa, infatti, i giudici di legittimità hanno escluso il risarcimento dei danni a favore di un soggetto che, dopo essere stato sottoposto a TSO poi annullato, decideva comunque di continuare ad assumere i farmaci, proseguendo così le cure alle quali era stato coattivamente assoggettato.

Ancora più nel dettaglio, la Corte ha anche chiarito che il fatto che il trattamento sanitario obbligatorio incida su diritti fondamentali della persona non è idoneo di per sé a esonerare il destinatario del provvedimento, anche quando lo stesso viene annullato, dal provare di aver subito un danno ingiusto in conseguenza del trattamento.

Nel caso di specie, quindi, i giudici hanno confermato il rigetto del risarcimento proposto da un uomo sottoposto a TSO annullato: il paziente, infatti, pretendeva di giustificare la successiva assunzione di farmaci in forza di una situazione di insoddisfazione professionale.

Ma dato che una delle principali conseguenze dannose del trattamento va rinvenuta proprio negli effetti della somministrazione coatta dei farmaci, la scelta del richiedente, fatta liberamente, di proseguire il trattamento è una manifestazione "lampante ed inoppugnabile" che egli stesso ha escluso l'esistenza di tale danno.

Fatta tale esclusione e non risultando alcun altro elemento concreto, idoneo a sostenere l'esistenza di un danno ingiusto, nessun risarcimento può essere accordato al ricorrente.

Corte di cassazione testo sentenza numero 3900/2016
Valeria Zeppilli

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