In questo caso, infatti, la motorizzazione potrebbe decidere legittimamente di sottoporre il patentato sbadato a revisione dell'idoneità.
Si pensi, infatti, che con il parere numero 596, reso dalla prima sezione del Consiglio di Stato il 2 marzo 2016 (qui sotto allegato), è stato considerato da respingere il ricorso presentato da un uomo che, avendo richiesto il rinnovo della patente qualche anno dopo la sua scadenza, si è visto negare il provvedimento sino a che non avesse sostenuto gli esami tecnici di idoneità.
In realtà, la valutazione dei comportamenti tenuti dal ricorrente, a sostegno del provvedimento della motorizzazione, non si è fondata, nel caso di specie, solo sul lungo lasso di tempo intercorso tra la scadenza della validità della patente e la richiesta di rinnovo. A sostegno della scelta dell'amministrazione di adottare un provvedimento di revisione della patente ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada è derivata anche dal fatto che nei confronti dell'automobilista tra il 1999 e il 2007 erano stati adottati provvedimenti prefettizi di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza.
In ogni caso, con il parere in commento, i giudici del Consiglio di Stato hanno chiarito che i provvedimenti di revisione della patente sono adottati in forza del compito dell'amministrazione di tutelare la circolazione stradale e di prevenire gli incidenti. Essi non hanno finalità sanzionatorie ma, piuttosto, finalità cautelari e possono, quindi, fondarsi su qualsiasi circostanza idonea a ingenerare nell'autorità competente il dubbio circa la persistente idoneità alla guida, fondato su di una valutazione discrezionale.
Aver preferito spostarsi a piedi per troppo tempo costa quindi caro al ricorrente: l'esame di guida va ripetuto!
Consiglio di Stato testo parere numero 596/2016• Foto: 123rf.com