La mancanza di condivisione delle spese col nuovo compagno e l'instabilità della convivenza non fanno cadere il contributo a carico dell'ex marito

di Marina Crisafi - Se la ex si rifà una nuova vita con un altro uomo, il marito è tenuto comunque a mantenerla. Lo ha disposto la Cassazione, con l'ordinanza n. 4175/2016, depositata ieri (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un uomo che chiedeva la revoca dell'assegno di divorzio disposto dalla Corte d'appello in favore dell'ex moglie che ormai notoriamente aveva intrapreso una convivenza con un altro.

Per gli Ermellini, infatti, la sentenza dei giudici di secondo grado non fa una piega.

Gli stessi hanno evidenziato che, a fronte del reddito percepito dal marito (pari a oltre 18mila euro annui) per il lavoro di operatore ecologico comunale, la donna non dispone di redditi adeguati, svolgendo attività lavorativa saltuaria e "in nero", avendo visto revocata anche l'assegnazione della casa familiare, poiché l'unico figlio 35enne era ormai autonomo economicamente e non più convivente e, infine, non risultando che la relazione con il nuovo compagno fosse caratterizzata da stabilità della convivenza o da condivisione delle spese.

Per di più, "il ricorrente non ha dedotto di subire ripercussioni negative sul reddito, derivante dall'attività di dipendente (operatore ecologico) del Comune, per effetto delle sue condizioni di salute".

Per cui, la donna conserva il diritto all'assegno di divorzio e l'uomo si dovrà rassegnare a pagare 250 euro mensili oltre alle spese di giudizio.

Cassazione, ordinanza n. 4175/2016

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: