di Valeria Zeppilli - Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 4053/2016 depositata il 26 febbraio, nel pronunciarsi per l'ennesima volta sulla materia dei sinistri stradali ha precisato che al cliente, per essere risarcito, basta provare che il sinistro è effettivamente avvenuto e con che modalità, che la polizza esisteva e che il premio assicurativo relativo a quel determinato periodo era stato pagato.
Forniti tali elementi dall'assicurato, è la Compagnia che pretende di essere esonerata dalla corresponsione dell'indennizzo richiesto a dover dimostrare il fatto estintivo delle pretese o, quanto meno, la denuncia tardiva dell'incidente, idonea a decurtare l'ammontare del dovuto ai sensi del secondo comma dell'articolo 1915 del codice civile.
In caso contrario, insomma, bisogna pagare.
Così nel caso di specie il giudice della capitale ha accolto il ricorso presentato da un cliente che, intervenuto per aiutare il padre a non ferirsi con una sega circolare difettosa, aveva riportato danni alla mano destra.
Provati il fatto e le modalità dell'accaduto e di aver stipulato con la Compagnia convenuta e regolarmente pagato una polizza infortuni, l'uomo ha diritto ad essere risarcito.
Oltre all'indennizzo dovuto per l'infortunio, all'uomo spettano anche gli interessi per ritardo nel pagamento, liquidati dal giudice secondo equità.
Mano al portafogli: la Compagnia, che non si è adeguatamente difesa, non può più far nulla se non pagare.