Sussiste grave pregiudizio nel ritardo se la parte non paga la somma richiesta e non risponde all'invito a concludere la negoziazione

di Lucia Izzo - Il silenzio a fronte dell'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita e il mancato pagamento della somma richiesta, sono elementi sufficientemente indicativi della sussistenza di un grave pregiudizio nel ritardo e giustificano la decisione del giudice di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo


Questo è quanto emerge dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona (giudice est. Massimo Vaccari) il 19 febbraio 2016 (qui sotto allegato). 

L'ufficio giudiziario evidenzia che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione, come disposto dall'art. 4, comma 1, decreto legge n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014): con tale modifica il legislatore ha disposto che la mancata risposta all'invito a stipulare la convenzione entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.


Pertanto il silenzio della parte invitata a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, per richiamo espresso della norma,  può avere effetto non solo nella parte riguardante le spese del giudizio, ma anche in termini di responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.c.) e per l'eventuale provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Nonostante il richiamo all'art. 642, primo comma, c.p.c. fatto dal predetto articolo, il Tribunale chiarisce che la concessione della provvisoria esecutività a seguito del mancato riscontro a concludere la convenzione di negoziazione assistita, deve ritenersi facoltativa.


Ciò in quanto "tale richiamo deve ritenersi errato, poichè la norma da ultimo citata impone la concessione della provvisoria esecutività del decreto a fronte della produzione, a sostegno del ricorso monitorio, di prove scritte qualificate, alle quali non è assimilabile l'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita".


Per il Tribunale scaligero, il richiamo corretto avrebbe invece dovuto essere all'art. 642, secondo comma, c.p.c. che consente la concessione della provvisoria esecutività a fronte di un grave pregiudizio nel ritardo.


Nel caso in esame, indubbiamente il grave pregiudizio del ritardo è sorretto da elementi sufficientemente indicativi quali il silenzio dell'ingiunta di fronte all'invito a concludere la convenzione e il mancato pagamento dell'importo di cui alla fattura azionata, nonostante il tempo trascorso dal momento dell'invio del'invito.

Tribunale di Verona, 19 febbraio 2016

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