Il caso deciso con la pronuncia numero 4520/2016, depositata l'otto marzo (qui sotto allegata), in particolare riguardava la contestazione di un soggetto avverso le sentenze con le quali i giudici del merito avevano dichiarato inesistente la citazione fatta dallo stesso nei confronti di una società per impugnare la delibera di approvazione di un bilancio. L'inesistenza, secondo il Tribunale di Bergamo e la Corte di appello di Brescia, derivava dal fatto che la notifica era da ricondursi ad un avvocato privo di jus postulandi, non essendo procuratore della parte.
Ma la Cassazione non ci sta. Per i giudici di legittimità, infatti, l'attività di impulso della procedura di notifica mediante la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario può essere legittimamente delegata dalla parte o dal suo legale in giudizio a un terzo soggetto, anche verbalmente.
Di conseguenza, ai fini della validità della notificazione non riveste alcuna importanza il fatto che nella relazione di notifica non sia indicata la persona che ha posto concretamente in essere l'operazione o che non sia indicata la sua qualità di incaricato legittimato.
L'importante è che emerga in modo certo la parte ad istanza della quale la notificazione stessa debba ritenersi effettuata.
Dato che ciò, nel caso di specie, era avvenuto, la sentenza della Corte di appello di Brescia non può che essere cassata con rinvio per una nuova valutazione.
Corte di cassazione testo sentenza numero 4520/2016• Foto: 123rf.com