di Marina Crisafi - Disco verde di Montecitorio al ddl delega per la riforma del processo civile. Nel corso della mattinata, dopo due giorni di discussione, il voto finale con 261 sì, 134 no e 29 astenuti, ha dato il via libera al disegno di legge che ora si incammina dritto verso il Senato per l'esame definitivo.
Una riforma che segna "indubbiamente un cambio di passo nella direzione di una giustizia veloce, efficiente e al servizio dei cittadini, una riforma essenziale per la competitività del Paese".
Questo il commento al voto dell'aula della presidente della commissione giustizia Donatella Ferranti. "Una riforma che garantirà processi dai tempi certi e prevedibili semplificando i riti e puntando sempre più sulla specializzazione dei magistrati" si accodano i relatori del provvedimento Giuseppe Berretta e Franco Vazio.
Dalle maggiori competenze al tribunale delle imprese, all'istituzione del tribunale della famiglia, passando per la negoziazione assistita per le cause di lavoro e il codice del processo civile telematico, il testo prevede diverse novità rispetto all'impianto iniziale, prima arricchito e sostanzialmente riscritto dalla commissione e ulteriormente modificato al fine di raggiungere un "equilibrio ottimale" dall'aula, con l'auspicio sottolineano i tre esponenti Pd che al Senato "possa ora procedere con celerità, insieme alla riforma del processo penale e della prescrizione già da tempo approvata dalla camera".
Ecco la scheda con tutte le novità:
Il Tribunale delle imprese
Più competenze alle sezioni specializzate in materia di impresa che saranno ribattezzate "per l'impresa e il mercato". Oltre alle materie attuali, si occuperanno di concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, class action e controversie societarie, anche per quelle di persone. Le piante organiche saranno determinate attraverso la riorganizzazione e razionalizzazione di quelle dei tribunali.
Il tribunale della famiglia e l'addio a quello per i minori
Nasce il tribunale per la persona, la famiglia e i minori, che sarà costituito da sezioni e gruppi specializzati (distrettuali e circondariali) con funzioni esclusive in materia. Al contempo, verrà soppresso tout court il tribunale per i minori. Anche in tal caso si assisterà ad una riorganizzazione e razionalizzazione del personale e dei magistrati e verrà rafforzata l'obbligatorietà dell'ascolto del minore da parte del giudice.
Primo grado, processo con rito semplificato
In primo grado il processo sarà più snello, con l'obbligo del rito semplificato di cognizione innanzi al giudice monocratico, prima udienza non oltre i tre mesi, termini perentori per eccezioni, conclusioni e mezzi di preva, e infine sentenze concise.
Il rito ordinario rimane soltanto per le cause del tribunale collegiale: collegio che, comunque, potrà ricorrere alla decisione anche a seguito di trattazione orale della causa.
Valorizzata la conciliazione del giudice
Viene valorizzato l'istituto della conciliazione del giudice con la previsione che in caso di mancata comparizione delle parti o di rifiuto ingiustificato della transazione, tale comportamento sarà valutabile sia ai fini della decisione del giudizio che della responsabilità aggravata.
Nei procedimenti speciali, inoltre, viene potenziato l'arbitrato.
Termini brevi per le impugnazioni
Addio ai termini lunghi per le impugnazione. L'attuale termine di 6 mesi che decorre, oggi, in mancanza di notifica di parte, dalla pubblicazione della sentenza sarà di 30 giorni (in appello) e di 60 giorni (in cassazione) e decorrerà esclusivamente dalla comunicazione per via telematica del provvedimento.
Giudice unico in appello
Anche in appello a decidere le controversie, laddove di ridotta complessità e contenuta rilevanza economico sociale, sarà il giudice monocratico. Per le materie che rimangono di competenza del collegio, invece, le cause saranno affidate al consigliere relatore.
Rafforzato il filtro in appello, con la previsione che il contraddittorio, prima della decisione di inammissibilità sia in forma scritta e applicabile anche ai provvedimenti che definiscono i procedimenti semplificati di cognizione. Introdotti anche criteri di maggior rigore per l'eccepibilità (o rilevabilità) delle questioni pregiudiziali di rito.
Ampliato il giudizio camerale in Cassazione
Viene superata la farraginosità del filtro attuale (inammissibilità e manifesta infondatezza o manifesta fondatezza), ampliando l'ambito del giudizio camerale per limitare la necessità di udienza pubbliche.
In camera di consiglio non sarà obbligatorio l'intervento del procuratore generale e sarà possibile la requisitoria in forma scritta.
Le decisioni, inoltre, salvo che le questioni non siano di particolare complessità, devono essere motivate sinteticamente, anche con mero rinvio a precedenti. Infine, i giovani laureati potranno svolgere il tirocinio valevole per l'accesso alla magistratura anche in Cassazione.
Negoziazione assistita in materia di lavoro solo facoltativa
Cancellato il rito Fornero per le controversie in materia di lavoro, viene introdotta la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, tramite avvocati. Non sarà comunque un obbligo ma una facoltà, e dunque non costituirà condizione di procedibilità.
Limite aste e solo telematiche
Le vendite immobiliari dovranno svolgersi esclusivamente con modalità telematiche, salvo che ciò non costituisca pregiudizio per i creditori, e dopo tre esperimenti (salvo un quarto a prezzo libero), il giudice potrà dichiarare la chiusura anticipato del processo esecutivo. Introdotta poi l'impignorabilità dei beni di uso
quotidiano di modesto valore, le banche dati dei veicoli pignorati (modificando il 521-bis c.p.c.), e la liberazione degli immobili pignorati da parte del debitore sarà anticipata (a meno che non si tratti di prima casa), al momento della nomina del custode.
Infine, nei casi di espropriazione di beni indivisi, si procederà per l'intero e non pro quota, restituendo al coniuge non debitore la somma spettante.
Rotazione degli ufficiali giudiziari
Il ruolo dell'ufficiale giudiziario sarà rideterminato con la previsione della rotazione obbligatoria degli incarichi nell'ufficio e l'uso di modalità telematiche. Gli ufficiali inoltre potranno anche ricevere dichiarazione giurata del debitore sulla composizione del patrimonio.
Decreti ingiuntivi più efficaci
L'ingiunzione di pagamento potrà ottenersi anche sulla base di fatture accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che le stesse sono annotate nelle scritture contabili.
Inoltre, per le somme non contestate, il giudice in pendenza di opposizione sarà obbligato a concedere l'esecuzione provvisoria parziale in ogni caso.
Atti più sintetici
Viene codificato il principio della sinteticità degli atti, di parte e del giudice, sul modello del processo amministrativo.
Tempi più stretti inoltre per la possibilità di rilevare ed eccepire difetti di giurisdizione.
Il codice del Pct
Le norme del processo civile telematico saranno definitivamente armonizzate con la stesura di un testo unico e quelle del codice di rito saranno adeguate.
Molte le novità tra cui: la previsione di particolari sistemi di riconoscimento vocale per la verbalizzazione e per la partecipazione a distanza alle udienze.
Gli avvocati saranno tenuti a notificare gli atti solo per via
telematica all'amministrazione, alle imprese e ai professionisti obbligati a dotarsi di pec.
Stretta sulle liti temerarie
Giro di vite sulle liti temerarie, con sanzioni più salate per chi agisce o resiste in giudizio in malafede, variabili tra il doppio e il quintuplo delle spese legali.
In ogni caso, inoltre, scatta la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Incentivi ai tribunali più virtuosi
I tribunali più operosi che riusciranno a smaltire più arretrato, soprattutto "vecchio" avranno diritto a più risorse. Il "premio" sarà: del 40% delle risorse agli uffici che riescono ad eliminare le pendenze ultradecennali; del 35% agli uffici che smaltiscono 1/5 delle pendenze ultratriennali (in primo grado) e ultrabiennali (in secondo grado); il resto agli uffici che riducano le pendenze attuali del 10%.
Il testo della riforma del processo civile