di Lucia Izzo - Il ricorso a plurime richieste di decreti ingiuntivi per il medesimo credito professionale integra un evidente abuso del processo.
Lo ha affermato la Corte d'Appello di Milano, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 2723/2015 (qui sotto allegata) risalente all'8 luglio 2015, con cui è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione promossa da un avvocato, poi condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dai clienti.
Il professionista, a seguito dell'attività di difesa svolta nei confronti dei vecchi clienti (attuali appellati), aveva ottenuto un primo decreto ingiuntivo per euro 6.444,25 (oltre spese, diritti, accessori e costo de parere) incrementato prima a 10.000 euro e poi a 30.000 euro, a seguito della presentazione di nuove notule integrative che avevano portato il Consiglio forense ad accogliere la revisione di parcella.
Tuttavia, evidenziano i giudici, in tal modo si verifica una parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
L'ordinanza richiama la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite che ha da tempo chiarito che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo.
Tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo.
La parcellizzazione giudiziale dell'adempimento del credito incide in senso pregiudizievole o comunque peggiorativo sulla posizione del debitore, sia per il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi dall'obbligazione nella sua interezza, sia per il profilo dell'aggravio di spese e dell'onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di contestuali iniziative giudiziarie.
Causa inoltre danno indiretto all'erario, per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e di conseguenza l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo di cui alla legge 89/2001
Nel caso in esame vi è stata all'evidenza una moltiplicazione delle azioni giudiziarie del tutto ingiustificata: era infatti preciso onere del professionista, prima di azionare il proprio credito in via monitoria, predisporre una nota specifica da sottoporre al Consiglio dell'Ordine e, in caso di liquidazioni non soddisfacenti, chiederne previamente la revisione.
Corte d'Appello Milano, ord. 2723/2015• Foto: 123rf.com