di Marina Crisafi - La procura con "ogni facoltà" conferisce al difensore il potere di intraprendere qualsiasi azione, ivi compresa la chiamata in causa del terzo. A stabilirlo sono le Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza n. 4909/2016 depositata ieri (qui sotto allegata), hanno rigettato il ricorso di un'impresa appaltatrice chiamata in causa come terzo responsabile dal difensore di un condominio che chiedeva di essere tenuto indenne dal risarcimento dei danni proposto da alcuni condomini per delle infiltrazioni di acqua.
Non fa breccia presso il Palazzaccio la tesi dell'impresa - riconosciuta responsabile dai giudici di merito per negligente custodia del tetto durante l'esecuzione dei lavori nel condominio - che eccepiva l'invalidità della procura alle liti rilasciata dall'amministratore con riferimento al potere di chiamata del terzo.
Per gli Ermellini, infatti, il contrasto di giurisprudenza esistente sulle facoltà del legale nel caso di procura (rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo) senza alcuna specificazione sulla chiamata in causa del terzo a garanzia, va risolto positivamente.
I poteri del difensore, hanno sentenziato da piazza Cavour, discendono direttamente dalla legge, valendo la procura soltanto "a realizzare la scelta e la designazione dell'avvocato e a far emergere la relativa (più o meno ampia) eventuale limitazione in base alla volontà della parte".
Da ciò deriva, quale corollario, che laddove la procura sia conferita, come nel caso di specie, in termini ampi e comprensivi ("con ogni facoltà", appunto), deve ritenersi idonea "ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita".
Per cui, va senz'altro ricompresa "l'azione di garanzia c.d. impropria, volta a salvaguardare l'interesse della parte mediante la chiamata in causa del terzo, perché risponda in suo luogo o venga condannato a tenerla indenne di quanto risulti eventualmente tenuta a prestare all'attore".
Cassazione, sentenza n. 4909/2016