di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 4868/2016, depositata l'undici marzo (qui sotto allegata), la sezione lavoro della Corte di cassazione è intervenuta in materia di diritti riconosciuti nel nostro ordinamento agli invalidi.
Il caso sottoposto alla sua attenzione, infatti, riguardava un lavoratore invalido che, titolare di una rendita Inail, si era visto negato il diritto a che fosse accertata la sua diversa invalidità civile.
Ciò sulla base dell'incompatibilità della nuova prestazione che ne sarebbe potuta derivare con quella già percepita.
Per la Cassazione, invece, è ben possibile che a un medesimo soggetto possano spettare sia la rendita Inail che l'assegno di invalidità. Pur senza negare che tra le due prestazioni vi sia incompatibilità, infatti, è il cittadino cui esse astrattamente spettano a dover effettuare la scelta tra l'una e l'altra.
Al contrario, i giudici del merito avevano invece ritenuto che il fatto di percepire una rendita Inail fosse un impedimento all'accertamento di una diversa invalidità civile.
Ma la Corte ha ricordato che l'articolo 3, comma 1, della legge numero 407/1990 afferma chiaramente che l'interessato ha facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole tra quelli tra loro incompatibili. Ciò non può che voler dire che l'accertamento di una doppia titolarità è ben possibile: tra cosa può scegliere infatti il cittadino se non gli è concesso neanche l'accertamento del doppio diritto?
La menomazione dell'arto inferiore e la conseguente titolarità di una rendita Inail, insomma, nel caso di specie non potevano essere ostative rispetto alla valutazione di una diversa morbosità, che potrebbe dar luogo al diritto a ricevere un assegno per l'invalidità civile.
La sentenza del giudice del merito va quindi cassata, con rinvio alla Corte d'appello per una nuova valutazione del caso.
Corte di cassazione testo sentenza numero 4868/2016• Foto: 123rf.com