di Valeria Zeppilli - Il nostro ordinamento prevede la possibilità, per particolari tipi di procedimento, di esentare le parti dal pagamento di determinate imposte, spese, tasse o diritti.
Ma cosa accade nel caso in cui in tali procedimenti venga richiesta una consulenza tecnica d'ufficio?
Su tale questione, molto spesso dibattuta, è recentemente intervenuta la Corte di cassazione, con la sentenza numero 5325/2016 depositata il 17 marzo (qui sotto allegata).
In tale pronuncia i giudici hanno in particolare chiarito che già in passato, quando ancora era vigente l'articolo 14 della legge numero 533/1973, la Corte aveva sancito che la CTU disposta nelle controversie individuali di lavoro non poteva gravare sullo Stato solo in forza della previsione di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 1979 n. 533, in base alla quale "le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario".
Il successivo articolo 14, infatti, ricollegava l'anticipazione così come l'annotazione a debito degli onorari all'ammissione al gratuito patrocinio.
Oggi deve ritenersi che nulla sia cambiato, dato che l'articolo 8 del d.p.r. n. 115/2002 prevede un'analoga esenzione delle spese sopra indicate, nelle forme dell'anticipazione da parte dell'erario e della prenotazione a debito, nel caso in cui vi sia stata ammissione al gratuito patrocinio.
A tal proposito la Corte ha poi ricordato che l'esenzione da singole imposte, spese, tasse e diritti è parte di una disciplina di carattere eccezionale volta ad agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale. Di conseguenza essa non può essere interpretata in maniera analogica e estensiva e quindi non è possibile applicare i relativi benefici a qualsiasi spesa processuale inerente l'istruttoria, come quella per la consulenza tecnica d'ufficio.
Il ricorso presentato, per questo e per altri motivi, avverso la sentenza con la quale il giudice del merito non aveva concesso l'annullamento di un decreto di pagamento emesso in favore del consulente tecnico di ufficio di una procedura esecutiva immobiliare va quindi rigettato.
Corte di cassazione testo sentenza numero 5325/2016