Guidare un veicolo non adattato integra una mera illiceità ma non equivale a guida senza patente

di Lucia Izzo - L'assicurazione deve coprire l'incidente del disabile, anche se era alla guida di autovettura priva degli adattamenti previsti dalla patente a causa della sua mutilazione.

Infatti, se esiste un'abilitazione alla guida, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità o efficacia del titolo abilitativo, ma integra un'ipotesi di mera illiceità alla guida.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 6403/2016 (qui sotto allegata) che ha rigettato il ricorso proposto da una compagnia assicurativa per contestare quanto stabilito in una sentenza della Corte d'Appello di Milano.

Il provvedimento impugnato, in riforma rispetto alla pronuncia di primo grado, aveva condannato per i danni a terzi trasportati la compagnia assicurativa del conducente disabile (portatore di protesi al braccio e titolare di una speciale patente di guida) deceduto a causa del sinistro: la ricorrente, invece, riteneva che in tal caso non operasse la garanzia assicurativa poiché il conducente guidava un'autovettura priva degli adattamenti previsti obbligatoriamente a carico del conducente dalla patente stessa.

In sostanza, l'assicurazione assume che la guida di una vettura priva degli adattamenti imposti dalla patente sia equiparabile a una sorta di guida senza patente.

Gli Ermellini rammentano che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea a escludere l'operatività della polizza e i conseguente obbligo risarcitorio dell'assicurato, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada.

Troppo ampia e generica appare la formula della clausola contrattuale richiamata dalla ricorrente e trascritta nel ricorso, secondo cui "l'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore".

La situazione del portatore di protesi al braccio che guida un veicolo non adattato alla sua situazione fisica, evidenziano i giudici, non può in alcun modo ritenersi equiparabile a quella di chi guida senza la patente. E, se pure sussistesse un dubbio, tale clausola andrebbe comunque interpretata contra stipulatorem (art. 1370 c.c.).

Inoltre, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative).

Che la guida di un veicolo diverso da quello adattato alla specifica mutilazione o minorazione del conducente non sia equiparabile a una guida senza patente, è indirettamente confermato anche dall'art. 125, comma 4, del codice della strada che prevede in questo caso una sanzione amministrativa pecuniaria e neppure il ritiro della patente stessa.

Cass., VI sez. civ., ord. 6403/2016

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