Gli atti della procedura esecutiva non sono irrituali o illegittimi, l'altro coniuge potrà rivalersi su metà del ricavato della vendita forzata

di Lucia Izzo - Il creditore può legittimamente pignorare l'intero bene che ricade nel regime di comunione legale anche se il debito riguarda uno solo dei coniugi.

Lo ha chiarito al Corte di Cassazione, sezione III civile, nella sentenza n. 6230/2016 rigettando il ricorso di una coppia coniugata contro la procedura esecutiva immobiliare che aveva colpito un immobile in comunione legale.

In questi casi, spiega la Corte, il coniuge non debitore non potrà pretendere che venga esecutata solo una quota del bene comune nè che la vendita forzata riguardi solo una porzione materiale che corrisponda, per valore, alla metà del bene oggetto di esecuzione.

Resta tuttavia salvo il suo diritto, in quanto coniuge non debitore, a percepire, in sede di distribuzione del ricavato, la metà del ricavato (al lordo delle spese di procedura) della vendita del bene.

Più volte, rammentano gli Ermellini, la giurisprudenza di legittimità ha configurato la comunione legale come "senza quote": ciò significa che i coniugi non sono proprietari "idealmente" di una quota del bene aggredito, ma sono contitolari dei beni comuni nella loro interezza.

Preclusa, quindi, la stessa configurabilità di una quota, non è applicabile il meccanismo processuale degli artt. 599 a 601 cod. proc. civ., attesa la singolare peculiarità del tipo di contitolarità, in capo a ciascun coniuge, sul bene.

È dunque legittima, in un contesto in cui è costante la qualificazione di quella comunione come comunione senza quote o a mani riunite, l'aggressione esecutiva di ognuno dei beni di essa facente parte, esclusivamente nella sua interezza e non per una inesistente quota della metà, salvo il diritto del coniuge non debitore a percepire, in sede di distribuzione del ricavato, la metà del ricavato (al lordo delle spese di procedura) della vendita del bene.

Secondo il principio stabilito dalla Cassazione, quindi, per il debito di uno dei coniugi è correttamente sottoposto a pignoramento per l'intero il bene, pure se in parte compreso nella comunione legale con l'altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti tutti della procedura, fino all'aggiudicazione e al trasferimento di quello in favore di terzi compresi, nonché con esclusione della fondatezza della pretesa del debitore esecutato e dell'opponente originaria non solo di caducare tali atti, ma pure di separare di quel bene parti o quote o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l'intero.

Rimane salva la corresponsione al coniuge non debitore, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo di essa, dovuta in dipendenza dello scioglimento, avutosi sia pure in via eccezionale limitatamente a quel bene, ma per esigenze di giustizia ed all'atto del decreto di trasferimento, della comunione legale in parola.

Lucia Izzo

Vedi anche:

Espropriazione immobiliare: quando l'immobile ricade nella comunione legale dei beni (Avv. Stefania A. Pedà)

Cass., III sez. civ., n. 6230/2016

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