Si tratta di motivazione "apparente" che non consente di individuare la ratio decidendi della decisione

di Lucia Izzo - È nulla, per motivazione apparente, la sentenza che si limita a rinviare a quanto stabilito del giudice di prime cure, poichè in questo modo non si riesce ad individuare la ratio decidendi della decisione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione V civile, nella sentenza n. 4146/2016 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate promosso contro una decisione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.


L'Agenzia aveva emesso nei confronti di una s.n.c., a seguito di di p.v.c. per violazioni in materia di IVA, un avviso di rettifica che la contribuente impugnava con vittoria dinnanzi alla competente CTP.

In sede di gravame, l'appello dell'Ufficio venne disatteso dalla CTR sulla base della seguente motivazione: "osserva il collegio che l'appello non è fondato e va rigettato essendo condivisibile l'iter argomentativo del giudice di prime cure, cui si rinvia per economia". 


Da qui scatta il ricorso in Cassazione fondato, secondo l'Agenzia, sulla violazione dell'art. 36 d. leg. n. 546/1992 ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., poiché la motivazione del provvedimento sarebbe apparente, non emergendo alcuna ragione per comprendere il perché le censure alla sentenza della CTP sarebbero infondate. 


La Suprema Corte, ritenendo fondato il ricorso, evidenzia che "nella motivazione della sentenza impugnata si rinvia alla motivazione della pronuncia di primo grado e tuttavia il rinvio non è tale da integrare il requisito della motivazione esistente ma insufficiente (come sarebbe nel caso di motivazione inidonea ad illustrare l'itinerario logico del decisum)". 


Gli Ermellini chiariscono che il mero rinvio alla motivazione di primo grado, senza alcuna specificazione o comunque in carenza di ulteriori elementi, non consente di individuare la ratio decidendi della decisione. 

Pertanto, la motivazione in discorso non può essere valutata come meramente insufficiente, ma deve qualificarsi come apparente, tale quindi da integrare il vizio di nullità della sentenza, per mancanza del requisito legale, denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. 

Parola al giudice del rinvio, anche per quanto riguarda le spese. 

Cass., V sez. civ., sentenza n. 4146/2016

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