Per la validità della sanzione elevata dall'ausiliario del traffico, il Comune deve provare l'effettiva qualifica dell'accertatore e la legittimità della sua nomina

di Lucia Izzo - Ai fini della legittimità della multa elevata a carico di chi transita sulla corsia preferenziale, l'amministrazione deve dimostrare in giudizio la qualifica dell'accertatore e la legittimità della nomina del personale ispettivo, oppure la sanzione dovrà essere annullata.

Lo afferma il Tribunale di Roma, sentenza n. 22558/2015, accogliendo l'istanza presentata da un automobilista che era stato sanzionato per aver transitato sulla corsia riservata ai mezzi pubblici.


Dinnanzi al giudice capitolino, il ricorrente evidenzia la carenza di potere dell'ausiliario che aveva approntato l'originario verbale di contestazione e tale doglianza, riguardante profili di legittimità della multa, convince i giudici del Tribunale.


Il giudice precisa che gli ausiliari del traffico possono legittimamente procedere all'accertamento e alla contestazione di violazioni inerenti il codice della strada soltanto in caso queste riguardino la materia della sosta; in sostanza, non è possibile per questi soggetti rilevare infrazioni di diversa natura, come ad esempio quella della circolazione nella corsia preferenziale, che restano affidate agli agenti di polizia oppure al personale ispettivo delle aziende di trasporto.


L'amministrazione convenuta avrebbe dovuto, dinnanzi alla contestazione dell'automobilista e ai fini della validità dell'accertamento, fornire una prova circa la legittimità della nomina e dei poteri specifici conferiti all'ausiliario, cosa che non è avvenuta nel caso di specie nonostante l'esplicita richiesta del ricorrente: il giudice precisa che la convenuta "nulla ha prodotto per riscontrare l'effettiva qualifica dell'ausiliario accertatore e la legittimità della sua nomina quale personale ispettivo del servizio pubblico", pertanto ciò giustifica l'annullamento del verbale.


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