di Marina Crisafi - Pagare solo le spese voluttuarie in alternativa o in sostituzione al mantenimento fa scattare comunque per il genitore l'omissione dell'obbligo di garantire i mezzi di sussistenza ai figli. Ad affermarlo è la quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 13413/2016 (depositata il 4 aprile scorso e qui sotto allegata), confermando la condanna a carico di un padre accusato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore che conviveva con la ex moglie.
L'uomo era stato assolto in appello perché il fatto non sussiste, ritenendo il giudice non provato che non avesse versato il contributo idoneo al mantenimento e adeguato a soddisfare i bisogni della figlia, rilevando altresì che il padre aveva comunque contribuito al pagamento delle spese sanitarie e dentistiche della minore oltre a quelle per la frequenza di attività sportive.
La madre, però, che aveva dovuto far ricorso a prestiti per far fronte alle necessità familiari, si era rivolta al Palazzaccio.
E i giudici le hanno dato ragione.
Per gli Ermellini, ha errato la corte d'appello a ritenere non dimostrato lo stato di bisogno della minore e non provata la mancata corresponsione di contributo idoneo da parte del padre. Si tratta di conclusioni, hanno affermato, "palesemente in contrasto con il fondamento della norma incriminatrice, individuato nella protezione delle esigenze economiche dei familiari nell'ambito delle relazioni fra genitori e figli, e con la nozione di stato di bisogno che, con riguardo ai figli minori, costituisce dato incontrovertibile e sussistente in re ipsa trattandosi di soggetti che, proprio perché tali, non sono in condizione di procacciarsi un reddito proprio".
Né l'autore della condotta può addurre a propria discolpa la circostanza che ad assicurare i mezzi di sussistenza del minore abbia provveduto l'altro genitore, o altro soggetto estraneo, "trattandosi di obbligo primario - ha proseguito la S.C. - che inerisce alla qualità di genitore e che permane a suo carico, al di là delle vicissitudini dei rapporti instauratisi tra i genitori".
Né, inoltre, può ritenersi assolto l'obbligo per il fatto che il padre avesse versato somme di denaro "definite di entità non significativa e pagando alcune spese sanitarie o per la pratica di uno sport".
È principio di diritto, ricorda la Corte, che "il corretto adempimento dell'obbligazione che consiste nella dazione (messa a disposizione del minore) dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal giudice, comporta, di necessità ed agli effetti dell'applicazione dei disposti normativi dell'art. 570, secondo comma n. 2, cod. pen., l'apprestamento solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata". E non è facoltà dell'obbligato sostituire la somma di denaro dovuta, con "cose" o "beni" che, a suo avviso, meglio corrispondono alle esigenze del minore beneficiario: "l'utilizzo in concreto della somma versata compete infatti al coniuge affidatario il quale, proprio per tale sua qualità, gode in proposito di una limitata discrezionalità il cui mancato rispetto, in danno del minore figlio, può trovare sanzione - ricorrendone le condizioni - nella stessa norma".
Da qui l'assoluta irrilevanza, nel caso di specie, del pagamento delle spese voluttuarie, come quelle della piscina o anche sanitarie, che risultano inidonee all'adempimento dell'obbligo da assolvere. Adempimento che si concretizza col mettere a disposizione, in modo "continuativo, regolare e certo", senza pause o inadeguatezze, i mezzi economici in favore del genitore che convive prevalentemente col figlio minore.
Per cui sentenza annullata e padre condannato a un mese di carcere, oltre che alla multa e al risarcimento del danno.
Cassazione, sentenza n. 13413/2016