Ad averlo escluso, in particolare, è stata le Corte di cassazione, con la sentenza numero 6976/2016, depositata l'11 aprile e qui sotto allegata.
I giudici hanno in tale sede ricordato che l'interesse comune, presupposto generale per la condanna solidale di più soccombenti al pagamento delle spese, perde simile rilevanza quando esso sussiste solo per una parte della domanda: in tal caso, infatti, la solidarietà cessa.
In altre parole, la solidarietà va rapportata alla misura dell'interesse comune, da valutarsi tenendo conto di quale delle diverse domande sia di minor valore e in quanto tale sia ricompresa nel valore delle altre.
Per il resto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 97 del codice di procedura civile, il giudice deve condannare le parti soccombenti in proporzione del rispettivo interesse.
Dato che nel caso di specie l'interesse dei ricorrenti era di poche migliaia di euro mentre quello degli altri appellanti soccombenti di molte centinaia di migliaia di euro, la sentenza d'appello è stata dai giudici di legittimità cassata nella parte in cui ha condannato tutti i soccombenti in solido al pagamento delle spese.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha anche provveduto a decidere la causa nel merito liquidando le spese di lite nella misura corretta senza rinviare alla Corte d'appello.
Corte di cassazione testo sentenza numero 6976/2016• Foto: 123rf.com