Così, infatti, si è recentemente espressa la Corte di cassazione, con la sentenza numero 7110/2016, depositata il 12 aprile scorso e qui sotto allegata.
Nel caso di specie, il proprietario del veicolo danneggiato era ricorso dinanzi ai giudici di legittimità lamentando che il Tribunale, nel ritenere non provata la sua domanda, non avrebbe considerato che l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione, in materia di risarcimento danni derivanti da responsabilità contrattuale, gravava in capo alla società danneggiante.
In realtà invece, secondo la Cassazione, il giudice del merito non ha fatto altro che applicare, correttamente, un principio di diritto più volte affermato, in base al quale, in tema di responsabilità contrattuale, è invece del danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
L'unica magra consolazione per il ricorrente è l'accoglimento del motivo con il quale si lamentava il fatto che il Tribunale aveva liquidato le spese dei due gradi di giudizio cumulativamente: così facendo, infatti, il giudice del merito ha violato il consolidato principio in base al quale, in tema di spese di giustizia, il giudice deve liquidare spese e onorari di ciascun grado in maniera distinta in modo da permettere alle parti di controllare i criteri di calcolo utilizzati.
Corte di cassazione testo sentenza numero 7110/2016