Basti pensare che con ordinanza del 7 marzo 2016 (qui sotto allegata) il Tribunale di Cremona ha sancito la validità di un'udienza preliminare alla quale alcune parti avevano partecipato tramite sistemi audiovisivi.
In particolare tale ufficio aveva allestito tra diverse aule di udienza per gestire un processo nel quale erano coinvolti ben 114 imputati e numerose persone offese. Le aule, poi, erano state poste in collegamento digitale tra loro.
Non erano mancate però eccezioni circa la nullità dell'udienza svolta in questa maniera, in quanto non rientrante tra i casi per i quali l'articolo 146-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale ammette la partecipazione alle udienze a distanza.
Per il Tribunale, però, in una simile ipotesi non ricorrono i presupposti per l'applicazione della predetta norma.
Si tratta piuttosto di verificare se, organizzando in tal modo le udienze, si violino norme di carattere generale per le quali è prevista la sanzione della nullità. Violazione da escludersi.
A tal proposito, oltretutto, occorre evidenziare che, grazie alle nuove potenzialità della partecipazione al procedimento penale, oggi questa non è limitata alla sola presenza fisica in aule ma può estrinsecarsi legittimamente anche attraverso l'utilizzo di sessioni di Telepresenza/Videopresenza in Alta Definizione, senza che ciò comporti una lesione dell'effettività, dell'efficacia o dell'efficienza.
Anzi, la partecipazione, in casi di "affollamento" come quello di specie, permette alle parti di intervenire e interloquire con il giudice in maniera più agevole.
Con la medesima ordinanza il Tribunale di Cremona si è pronunciato anche sulla libera fruibilità per tutte le parti del fascicolo online, senza che vi sia l'onere di pagare i diritti di copia.
A tal proposito i giudici hanno ritenuto che, nonostante il diverso parere espresso in generale dal Ministero della giustizia, al processo penale in questione va applicata la medesima disciplina adottata per il processo civile dall'articolo 40, comma 1-quater, del TUSG.
In caso contrario si violerebbe, infatti, un elementare diritto di uguaglianza.
Quindi, la partecipazione delle parti deve essere garantita anche assicurando la visione del fascicolo online e l'estrazione di duplicati digitali, permettendo così a tutti, nel caso di specie, di avere un'immediata conoscenza dei documenti prodotti in fase di udienza preliminare.
Di conseguenza deve reputarsi utilizzabile il sistema di gestione documentale creato dal Tribunale di Cremona, con il quale si era consentita l'estrazione diretta di duplicati digitali che non necessitano di alcuna attività da parte della cancelleria e per i quali non sono dovuti i diritti di copia.
Tribunale di Cremona testo ordinanza 7 marzo 2016