di Valeria Zeppilli - Con l'utilizzo di internet e degli strumenti telematici, non c'è scusa che tenga: se il collega ha cambiato indirizzo e il nuovo recapito risulta facilmente individuabile nel web la notifica presso il vecchio studio è nulla.
E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 7748/2016, del 19 aprile qui sotto allegata).
Con tale pronuncia i giudici hanno ritenuto inidoneo a superare il preventivo vaglio di ammissibilità il ricorso presentato da un uomo avverso la sentenza con la quale il giudice del merito aveva confermato l'inefficacia di un atto di donazione fatto dallo stesso in favore della figlia.
Il ricorrente, più nel dettaglio, aveva notificato il ricorso presso il vecchio studio dell'avvocato cui era diretto, senza considerare il cambiamento del domicilio professionale avvenuto oltretutto già nel corso del giudizio di appello.
La Corte fa notare che il nuovo indirizzo era conoscibile anche attraverso la consultazione, in via telematica, dell'albo degli avvocati della città di appartenenza.
Il ricorso, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini processuali previsti per l'impugnazione, nonostante la riattivazione del procedimento di notifica comunque non tempestiva.
Del resto, le valutazioni che possono essere poste a sostegno di una possibile scusabilità dell'errore che ha determinato l'infruttuoso decorso di un termine di impugnazione devono essere particolarmente rigorose. In caso contrario, infatti, si snaturerebbe il regime della perentorietà e verrebbe compresso oltremodo il diritto delle controparti al rispetto delle regole processuali.
Corte di cassazione testo sentenza numero 7748/2016