di Valeria Zeppilli - Se la vittima di un incidente stradale beneficia dell'indennità di accompagnamento e dell'assistenza domiciliare offerta dalla legislazione regionale di riferimento, l'assicurazione è legittimata a decurtare il risarcimento.
Infatti, come precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 7774/2016 depositata il 20 aprile e qui sotto allegata, quando si procede alla liquidazione del danno patrimoniale rappresentato dalle spese di assistenza domiciliare occorre accertarsi che la persona colpita dal sinistro le abbia effettivamente sostenute.
Così vanno tagliati sia l'indennità di accompagnamento sia i benefici di assistenza domiciliare.
Con riferimento a questi ultimi, in particolare, la Corte ha specificato che la legislazione regionale che li prevede va applicata dal giudice d'ufficio, in forza del principio jura novit curia, se agli atti risultino i relativi presupposti.
Con la medesima pronuncia i giudici di legittimità hanno poi precisato i criteri di calcolo del danno permanente futuro derivante dalla necessità di dover sostenere una spesa periodica di assistenza per tutta la vita a seguito dell'invalidità riportata a causa del sinistro.
La Corte d'appello, in particolare, è caduta in errore nell'aver determinato tale danno moltiplicando il costo annuo per l'assistenza domiciliare per un numero di anni pari alla differenza tra la durata media della vita e l'età della vittima al momento del sinistro, ponendosi così in contrasto con le regole basilari della matematica finanziaria e con gli articoli 1223 e 2056 del codice civile.
Per i giudici, infatti, la liquidazione potrebbe avvenire seguendo solo tre diverse strade alternative:
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mediante una rendita
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moltiplicando il danno annuo per il numero di anni in cui esso sarà sopportato e abbattendo il risultato considerando il coefficiente di anticipazione
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moltiplicando il danno annuo per il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.
La sentenza impugnata dalla Compagnia di assicurazione va quindi cassata con rinvio.
Corte di cassazione testo sentenza numero 7774/2010• Foto: 123rf.com