di Marina Crisafi - È nullo in quanto viola norme inderogabili qualsiasi accordo tra i genitori che prevede il mantenimento del figlio da parte di uno dei due solo in caso di frequentazione. Per di più, in tali casi, il mantenimento va addirittura elevato poiché maggiore è il carico gravante sull'altro. Ad affermarlo è la nona sezione civile del Tribunale di Milano, con l'ordinanza dell'11 marzo 2016 (giudice Giuseppe Buffone), respingendo fermamente l'accordo raggiunto da due ex coniugi che chiedevano la trasformazione del rito divorzile da contenzioso a congiunto, presentando condizioni condivise. Tra queste, l'affido esclusivo dell'unica figlia minore alla madre, con la riserva al padre della sola vigilanza ex art. 337 c.c. e del mantenimento solo nel caso in cui dovesse trovarsi a frequentare la figlia.
Per il giudice meneghino, la trasformazione del rito non può avvenire giacché l'accordo appare in contrasto insanabile con l'art. 160 c.c. e con norme imperative.
Come affermato più, infatti, dalla giurisprudenza consolidata, "la regola dell'affidamento condiviso non è negoziabile dai genitori e, soprattutto, non è ammissibile una rinuncia all'affido bigenitoriale da parte di uno dei partners, in quanto trattasi di un diritto del fanciullo e non dei genitori: quanto è oggi reso evidente dall'art. 315-bis c.c., come introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219". Ad essere predicabile è al massimo "la clausola dell'affidamento esclusivo in un patto genitoriale, ma purché assistita da adeguata, debita e chiara motivazione", nel caso di specie non sufficiente.
Quanto alla clausola che riconosce al padre il solo potere di vigilanza ex art. 337 c.c. (nemmeno ex art. 337-quater c.c.), anche questa, si legge nella sentenza, "è palesemente lesiva dei diritti del minore", trattandosi di affermare che questi potrà, sostanzialmente, avere rapporti con sua figlia solo a mezzo del filtro del giudice tutelare, così, invero, istituendosi una limitazione della responsabilità genitoriale e non anche una modalità del suo esercizio".
Nondimeno inaccettabile è la clausola che non riconosce al padre adeguati tempi di frequentazione e decisamente nulla, poiché in violazione di norme inderogabili, infine, quella che rimette al padre di mantenere sua figlia "solo nei casi in cui dovesse frequentarla", atteso che "l'obbligo del mantenimento sorge per effetto stesso della procreazione, quale atto consapevole e responsabile che, a prescindere dai progetti dei coniugi, germina in capo a padre e madre l'obbligazione inderogabile del mantenimento". Anzi, se il padre non frequenta i figli, ha proseguito il tribunale milanese, l'assegno di mantenimento non solo non è escluso ma elevato dato che maggiore è il carico della madre.
Per cui istanza respinta, con possibilità di diversa valutazione laddove l'accordo venga modificato nei punti indicati.
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